Corte di Cassazione sentenza n. 32909 depositata l’ 8 novembre 2022 – In merito alla deducibilità delle perdite su crediti ai fini fiscali non correlate all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, in ragione di quanto previsto dapprima dall’art. 66 e, successivamente, sull’art. 101 d.P.R. n. 917 del 1986, che il contribuente che voglia portare in deduzione la perdita, ha l’onere di dimostrare gli elementi «certi e precisi» che hanno dato luogo alla perdita stessa; si può parlare di perdita su crediti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente attraverso gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione del creditore