La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 22692 depositata il 04 ottobre 2013 intervenendo in materia di errori fiscali ha statuito che l’errore formale può essere sanato anche in sede di contenzioso.
La vicenda ha riguardato una società che aveva erroneamente utilizzato, sul modello F24, un codice al posto di un altro ed a cui l’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di accertamento con cui procedeva al recupero del credito d’imposta per incremento occupazionale, ritenendo che il contribuente lo abbia utilizzato indebitamente.
La società avverso l’atto impositivo ricorreva inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. La motivazione posta a base del ricorso del contribuente si fondava sul mero errore formale, poichè la società aveva proceduto ad assunzioni ex legge 449/97 e non ex art. 4 legge 448/98, erroneamente indicando il codice tributo 6705 in luogo di quello esatto 6700.
I giudici di prime cure accoglievano le motivazioni del ricorrente ritenendo che si era in presenza di un errore formale che non inificiava il diritto al credito d’imposta della società. L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado ricorreva alla Commissione Tributaria Regionale che riformava la decisione di primo grado accogliendo la tesi dell’Amministrazione finanziaria. I giudici della CTR sostenevano che l’errore del codice sul modello F24 doveva essere corretto mediante l’istituto del ravvedimento operoso presentando un altro modello con il codice esatto. In assenza di questa procedura non era possibile controllare l’utilizzo del credito vantato e l’effettiva esistenza del medesimo.
La società avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso alla Suprema Corte per la cassazione della decisione basandolo su due motivi di censura.
Gli Ermellini ritengo fondati i motivi del ricorso e decidono nel merito. Pertanto cassano la pronuncia impugnata condannando il Fisco al pagamento delle spese.
La decisione della Corte Suprema è basata una premessa rappresentata dalla certezza dei fatti, in quanto non contestati nè dal contribuente nè dal Fisco. L’errore dell’utilizzo di un codice tributo errato e quindi di un errore di natura materiale con l’utilizzo nel modello F24 era stato riconosciuto da entrambe le parti in sede contenziosa.
Per cui, contrariamente al pensiero dei giudici della CTR, la possibilità di rimediare all’errore commesso e sulla procedura da seguire il ravvedimento operoso non era l’unico strumento giuridico. Oltretutto il ravvedimento operoso, che non era stata utilizzato dal contribuente, e quindi non ci sarebbero più margini per procedere a rettifiche non per scelta, ma per necessità visto che non ce ne sarebbe stata comunque la possibilità essendo già stata contestata la violazione.
Infatti per i giudici di legittimità il contribuente, anche in sede contenziosa, può procedere a rimediare errori materiali e solo formali. In questo modo evitando la realizzazione di un prelievo fiscale indebito e più pesante di quello invece previsto dalla legge. Una situazione che, oltretutto, contrasterebbe con i principi costituzionali della capacità contributiva e della correttezza dell’azione amministrativa che avrebbero dovuto indurre l’ufficio a prendere atto dell’errore e annullare di conseguenza l’atto impugnato.
Allegati
- sentenza n. 22692 del 04 ottobre 2013 in versione integrale ed in formato pdf
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