La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 25730 depositata il 15 novembre 2013 intervenendo in materia di retribuzione ed accordi aziendali ha statuito che il “premio di produzione” previsto dal CCNL dell’industria chimica, che fa salva l’applicabilità di eventuali diverse normative previste per i neo-assunti da leggi o accordi sindacali, può essere legittimamente con la sottoscrizione del contratto integrativo aziendale del datore di lavoro e sindacati hanno deciso la soppressione dello stesso per il personale assunto dopo una determinata data.
La vicenda ha avuto origine dalla contestazione della validità dell’accordo aziendale da parte di alcuni lavoratori che hanno chiesto all’azienda di corrispondere comunque il premio di produzione perché, a detta loro, si può considerare un uso aziendale e, quindi, l’azienda sarebbe tenuta ad erogarlo.
Il Tribunale, in veste del giudice del lavoro, adito i lavoratori hanno chiesto che la società venga condannata al pagamento del premio di produzione prevista dal CCNL è soppressa dal contratto integrativa aziendale. Il Tribunale rigettava il ricorso depositato.
I dipendenti impugnarono la sentenza del giudice di prime cure inanzi alla Corte di Appello. I giudici territoriali confermarono la sentenza di primo grado ed osservarono che i dipendenti assunti successivamente alla sottoscrizione dell’accordo aziendale con “l’accettare l’assunzione, senza nulla obiettare, essi avevano accettato anche la situazione contrattuale che avevano trovato entrando in azienda e così, implicitamente, avevano avallato la rappresentatività e la regolare partecipazione della RSU alla stipula dell’accordo;”
Avverso la sentenza della Corte distrettuale, i lavoratori per il tramite del loro difensore, ricorrono alla Corte Suprema affidandosi a quattro motivi di censura.
Gli Ermellini hanno ritenuto non fondate le doglianze dei ricorrenti, per cui respingono il ricorso. I giudici di legittimità hanno affermando che il premio di produzione non può essere considerato un uso aziendale, che rappresenta un’erogazione di maggior favore rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva e, in secondo luogo, che i lavoratori ricorrenti, al momento della firma del contratto, hanno accettato le condizioni al momento vigenti, quindi implicitamente avevano già accettato l’accordo aziendale che non possono ora contestare.
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