La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 13268 depositata il 14 maggio 2024, intervenendo in tema di autofatturazione e rilevanza del pagamento del servizio ai fini IVA, ha ribadito il principio di diritto secondo cui per “… in tema di IVA, il termine di adempimento dell’obbligo di autofattura, stabilito dall’art. 6, comma 8, lett. a), del d. Lgs. n. 471 del 1997, va calcolato (in quel caso trattandosi di cessione di beni per atto della P.A., nella specie, vendita all’incanto in sede di esecuzione immobiliare) assumendo il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario come “dies a quo” per la decorrenza dei quattro mesi, alla cui scadenza sorge la necessità di regolarizzazione, irrilevante restando l’emissione del decreto di trasferimento, sia perché, in relazione a tale tipologia di vicende, “l’operazione si considera effettuata”, ai sensi dell’art. 6, secondo comma, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, “all’atto del pagamento del corrispettivo” (sottolineatura aggiunta); (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20587 del 07/10/2011)…”

I giudici di legittimità nell’ordinanza in commento hanno precisato che “… tale affermazione è in coerenza con la logica dell’imposta in questione, per la quale ciò che rileva è l’operazione “economica”, e sia perché, essendo il cessionario gravato da un obbligo autonomo rispetto al cedente, è erroneo legarne la decorrenza a fatti diversi dalla mancata ricezione, nella sfera del cessionario, della fattura entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione;

– detta osservazione di questa Corte deriva dal principio secondo il quale il pagamento delle prestazioni di servizio determina la sola esigibilità dell’imposta, ossia l’attitudine attuale dell’imposta ad essere pretesa da parte dell’erario, e non ne integra, invece, il fatto generatore, da cui scaturisce l’obbligazione tributaria (Cass., sez. un., 21 aprile 2016, n. 8059); è il fatto generatore a determinare l’imponibilità dell’operazione, cui si ricollegano gli effetti previsti dalla disciplina del tributo; e l’imponibilità è indice di capacità contributiva, sicché va necessariamente riferita, nella prospettiva degli artt. 3 e 53 Cost. e per l’esigenza di non trattare differentemente situazioni uguali, a un dato oggettivo omogeneo e insuscettibile di variazioni determinate da scelte casuali e soggettive. Il che non accadrebbe, ove si ritenga che l’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 633/72 costruisca il pagamento come fatto generatore dell’imposta, giacché, in tal caso, l’imponibilità a fini iva sarebbe, irrazionalmente, destinata a mutare non solo in rapporto alla tipologia delle operazioni imponibili, ma anche all’interno di ciascuna di esse, nonché in funzione dell’opzione dell’operatore (che eventualmente anticipi il momento impositivo con l’emissione della fattura);

– in questo contesto, e con riguardo alla normativa italiana, la giurisprudenza unionale ha stabilito che l’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, là dove attribuisce rilevanza a fini impositivi, quanto alle prestazioni di servizi, al dato del pagamento del relativo corrispettivo, non contrasta con l’art. 10 della sesta direttiva «in quanto questa disposizione, pur identificando il fatto generatore dell’imposta con l’esecuzione della prestazione, consente tuttavia agli Stati membri di stabilire che l’imposta diventi esigibile, per tutte le prestazioni, solo con l’incasso del corrispettivo» (Corte giust. 26 ottobre 1995, causa C-144/94);

– la norma nazionale deve quindi essere necessariamente intesa nel senso che la ficta identificazione con il pagamento del corrispettivo («le prestazioni di servizio si considerano effettuate…») investe il compimento della prestazione con esclusivo riferimento alla sua rilevanza ai fini della mera esigibilità dell’imposta;

l’insorgenza dell’obbligazione tributaria si traduce nell’insorgenza degli obblighi propri della disciplina del tributo, laddove il pagamento del corrispettivo identifica soltanto l’estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione (in termini, Cass. 1° aprile 2021, n. 9064);

è allora il pagamento del corrispettivo a identificare quindi l’estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione (in termini, Cass. n. 9064/21): se il legislatore dell’Unione avesse voluto che il diritto a detrazione sorgesse invariabilmente al momento della cessione di beni o della prestazione di servizi, avrebbe potuto collegare il momento in cui sorge il diritto a detrazione al fatto generatore dell’imposta, che non è modificato dalle norme speciali di cui agli articoli da 64 a 67 della direttiva iva, invece che al momento in cui l’iva diventa esigibile, che è soggetto a tali norme (Corte giust. causa C-9/20, G.K. 136, punto 58);

– per conseguenza, nel caso in esame, la mancanza di prova del pagamento del corrispettivo si è riverberata sulla mancanza di prova del superamento dell’estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione e, per conseguenza, dei presupposti di applicazione dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97 (così anche Civile Sent. Sez. 5 Num. 16479 Anno 2022); …”