Regolarizzazione anche senza l’idoneità alloggiativa e possibilità di giustificazione per i datori di lavoro. I ministeri dell’Interno e del Lavoro con la circolare congiunta del 10 luglio 2013 hanno fornito alcuni chiarimenti relativi alla procedura di emersione dal lavoro irregolare (decreto legislativo 109/2012), alla luce delle novità introdotte dal comma 10 dell’articolo 9 del decreto legge 76/2013 del 28 giugno.
Peril buon esito delle domande di regolarizzazione è previsto il rispetto di determinati requisiti sia per il datore di lavoro che per il lavoratore straniero. Il comma 10 in esame ha stabilito che, in caso di rigetto della domanda di emersione per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, il lavoratore straniero ha comunque titolo al rilascio di un permesso per attesa occupazione, valido un anno.
I ministeri coinvolti (Interno d del Lavoro) con l’emanazione della circolare del 10 luglio 2013 si sono prefissi l’obiettivo di accelerare e semplificare la trattazione delle domande di emersione presentate, secondo un’omogenea valutazione sull’intero territorio nazionale. Il documento a firma congiunta Lavoro e Interno autorizza gli sportelli unici per l’immigrazione a convocare il lavoratore per la richiesta del titolo di soggiorno.
La comunicazione di rigetto della domanda di regolarizzazione sarà accompagnata, solo per il lavoratore, dalla lettera di convocazione. Se il provvedimento di rigetto è già stato notificato, lo sportello unico è tenuto a riaprire la pratica e a convocare il lavoratore. Al fine di agevolare il lavoro degli uffici, l’Inps fornirà gli elenchi dei datori di lavoro e delle aziende che hanno versato il contributo di mille euro nonché, per il lavoro domestico, i contributi fino al IV trimestre del 2012.
Se nel frattempo il lavoratore avrà reperito un altro impiego, al momento del fotosegnalamento in Questura, potrà chiedere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato producendo la comunicazione Unilav. Il perfezionamento della pratica in Prefettura non è vincolato, per il lavoratore, alla produzione del certificato di idoneità alloggiativa, ma sarà sufficiente la presentazione della ricevuta di richiesta del certificato, presentata all’ufficio comunale.
Oltre ad agevolare una futura regolare permanenza dello straniero sul territorio nazionale, la circolare offre anche al datore di lavoro soluzioni per sanare la sua posizione. Coloro che nel passato hanno presentato domande di assunzione nell’ambito del decreto flussi ovvero nelle precedenti sanatorie, ma, poi, non hanno perfezionato l’assunzione a causa della dichiarata irreperibilità del lavoratore, dopo la stipula del contratto di soggiorno, potranno presentare idonea giustificazione allo sportello unico per l’immigrazione. Le giustificazioni saranno accettate in base ai principi di ragionevolezza e buona fede, purché tali comportamenti non risultino ricorrenti per il datore di lavoro.
Nel caso di assunzione di più lavoratori domestici, la circolare invita la direzione territoriale del Lavoro a non procedere all’automatica moltiplicazione del reddito normativamente richiesto (euro 20mila per ogni lavoratore), ma ad esaminare la situazione complessiva del datore di lavoro. Tra questi, quelli privi dei requisiti saranno inseriti in una “black list” e verrà meno la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi.
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