La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Civili, chiamate a dirimere in via definitiva le problematiche connesse al mancato (o parziale) trasferimento del fascicolo di parte di primo grado al Giudice d’Appello, con la sentenza n. 4835 depositata il 16 febbraio 2022 decidendo in tema di processo civile dell’ acquisizione e del relativo esame delle prove documentali in sede di gravame, hanno affermato che:
– il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti – prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione;
Gli Ermellini, nella sentenza in commento, hanno continuato statuendo il principio di diritto che … – il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni;
Inoltre le Sezioni Unite hanno anche statuito che:
– affinché il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c.;
– il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado.
– allorché la parte abbia ottemperato all’onere processuale di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo.
Pertanto alla luce dei principi di diritto sopra riportati con la sentenza in commento, le Sezioni Unite, hanno risolto, diversamente dall’orientamento precedente che rigettava i motivi di appello in assenza del documento di prova impugnato, garantendo l’applicazione del principio di non dispersione della prova evitando una illegittima inversione dell’onere probatorio, che si verificherebbe nel caso in cui parte appellante si trovi costretta ad allegare il documento depositato da parte avversaria e non più disponibile, affinché il giudice d’appello possa effettivamente riesaminarlo.
Tale soluzione risulta applicabile alle sole ipotesi in cui il fascicolo di prime cure sia, anche parzialmente, cartaceo, atteso che nel fascicolo prettamente telematico viene meno il diritto di ciascuna parte di poter ritirare i propri atti.
Gli Ermellini hanno chiarito che, pur non potendosi intendere tacitamente abrogata la distinzione codicistica tra fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte con la riforma del c.d. processo telematico, con la formazione del fascicolo informatico, che raccoglie tutti i documenti, si dovrebbe avere l’accantonamento della distinzione tra il fascicolo d’ufficio e il fascicolo di parte presente nelle norme del codice di rito e delle sue disposizioni di attuazione, potendo, pertanto, il Giudice di appello acquisire l’unico fascicolo, indipendentemente dal comportamento processuale dell’appellato.