La Corte di Cassazione sezione tributaria con l’ordinanza n. 24366 depositata il 29 ottobre 2013 intervenendo in tema di azione revocatoria ha statuito che l’indicazione della sanzione nel frontespizio di una sentenza che concerneva solo il tema della pretesa fiscale riguardante le imposte, e non quindi il trattamento sanzionatorio afferente alla pretesa evasione, costituisce un mero errore materiale, il quale non può essere corretto mediante il procedimento revocatorio, il cui presupposto attiene invece “alla trattazione di un tema del tutto differente da quello esaminato”.
La vicenda vedeva protagonista una società a cui era stato notificato un avviso di accertamento delle imposte Irpeg, Iva ed Irap per il 1999, per mancata contabilizzazione di operazioni commerciali, ed omessa emissione di fatture.
La società contribuente avverso tale atto impositivo ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici non accoglievano le doglianze del ricorrente. Avverso la decisione del giudice di prime cure veniva proposto, dalla società, ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che accogliendo il gravame del ricorrente annullava l’avviso. L’Agenzia delle Entrate presentava ricorso per revocazione avverso la sentenza della CTR poiché conteneva l’indicazione della contestazione della sanzione solamente però nel frontespizio. Il ricorso per revocazione dell’Agenzia veniva rigettato. In particolare il giudice della revocazione medesima osservava che in realtà non era dato ravvisare alcuna ipotesi di errore revocatorio in tutto il corpo di quella sentenza impugnata, errore peraltro dovuto al fatto che entrambi gli avvisi, e cioè quello della contestazione e l’altro dell’accertamento, erano stati trattati e decisi nella stessa udienza del 12.2.2008 anche se con processi separati.
L’Amministrazione proponeva gravame inanzi alla Corte Suprema con un unico motivo di censura.
Gli Ermellini rigettano il ricorso dell’Agenzia delle Entrate affermando, dopo una breve ricostruzione dei fatti, che correttamente il giudice della revocazione aveva osservato che in realtà non era dato ravvisare alcuna ipotesi di errore revocatorio in tutto il corpo della sentenza impugnata, “trattandosi soltanto di quello materiale, consistente nella errata formulazione dell’intestazione stessa, atteso che tutta la parte restante del testo invece attiene esclusivamente all’avviso di accertamento delle imposte che si assumevano evase, e non piuttosto al trattamento sanzionatorio”.
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