La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3005 depositata il 1° febbraio 2024, intervenendo in tema di documentazione prodotto in primo grado ed obbligo del giudice di appello al suo esame ha statuito il seguente principio di diritto “… Nel processo tributario trattato, sin dal primo grado, secondo modalità telematiche le parti non sono tenute a depositare nuovamente in appello le produzioni del fascicolo di parte del primo grado che rimangono acquisite al fascicolo telematico d’ ufficio e devono necessariamente esaminate dal giudice del gravame …”
Il Supremo consesso illustra il percorso con cui addiviene al predetto principio di diritto e richiama “… i principi fissati da Sez. U -, Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 secondo cui in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” – che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo – comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.
(…) Nel caso in esame, invero, i documenti posti alla base della disamina del ricorso da parte del primo giudice, alla luce dei cennati principi, facevano già parte del processo e dovevano necessariamente esaminati dal giudice di appello.
(…) Del resto, come dedotto dal ricorrente, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 163/2013 (avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), stabilisce, sostanzialmente, l’acquisizione del fascicolo di primo grado d’ ufficio nel SIGIT anche per il successivo grado di giudizio sicché i giudici di appello dovevano prendere in esame le produzioni di primo grado.
(…) Dal superiore dato normativo emerge, quindi, che gli atti di parte del fascicolo telematico in primo grado risultano definitivamente acquisti al fascicolo d’ ufficio e devono essere presi in esame dal giudice del gravame anche nell’ipotesi in cui la parte non provveda a depositarli nuovamente. …”
Si ricorda che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 163 dispone con l’art. 14 (Fascicolo informatico) quanto segue “1. La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3, inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal SI.Gi.T.
2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell’articolo 12.
3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d’ufficio di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell’articolo 12.
4. Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all’articolo 3, comma 2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione”.
Il successivo art. 18, riguardante “Trasmissione dei fascicoli”, dispone che “1. La trasmissione da parte della Commissione tributaria provinciale del fascicolo informatico alla competente Commissione tributaria regionale avviene tramite il S.I.GI.T., con le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3, finalizzate ad assicurarne la data certa nonché l’integrità, l’autenticità e la riservatezza”.
Pertanto nel processo telematico tributario le parti non devono di nuovo depositare in appello le produzioni del fascicolo di parte di primo grado ed i documenti già prodotti, in quanto rimangono acquisiti al fascicolo d’ufficio e devono essere esaminati dal giudice di secondo grado, a condizione che il procedimento sia sia svolto fin dall’inizio in modalità online.
Gli Ermellini con ordinanza n. 5607 del 2021 hanno affermato che nel processo tributario che il fascicolo di primo grado viene automaticamente a confluire nel giudizio di appello.
La Cassazione, con ordinanza n. 5607 del 2021 ha affermato che nel processo tributario, la circostanza che il fascicolo di primo grado viene automaticamente a confluire nel giudizio di appello, consente anche ai documenti di parte ricorrente, depositati irritualmente in primo grado, di essere vagliati dal giudice di secondo grado ai fini della decisione.
La Suprema Corte, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5429 del 2018 ha precisato che «… il processo tributario si distingue nettamente dal processo civile ordinario di cognizione, in quanto i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, sino alla sentenza passata in giudicato. Le parti, quindi, non hanno, come nel giudizio civile, la possibilità di ritirare i rispettivi fascicoli, con autorizzazione del giudice, oppure senza autorizzazione in sede di precisazione delle conclusioni, ai sensi degli artt. 168 e 169 c.p.c., dovendolo restituire, al più tardi, al momento della precisazione delle conclusioni.
Al contrario, il D.Lgs. n. 546/1992, art. 25, comma 2 dispone che “I fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio“. Nel processo tributario, dunque, le parti hanno solo il potere di ottenere la copia autentica degli atti contenuti nei fascicoli di parte, ma mai la restituzione dei fascicoli in originale, se non dopo il passaggio in giudicato della decisione.».
Le Sezioni Unite Civili n. 4835 del 16/02/2023, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che:
– il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti – prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione;
– il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni;
– affinché il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c.;
– il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado.
– allorché la parte abbia ottemperato all’onere processuale di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo.
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