CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 3005 depositata il 1° febbraio 2024

Tributi – Liquidazione dell’imposta di registro – Decreto ingiuntivo – Clausola di esecutività – Principio di non dispersione della prova – Fascicolo informatico – Accoglimento

Fatti di causa

1. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 6706/02/22 depositata il 12/10/2022 e non notificata, confermava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 3017/33/21, in forza della quale era stata respinta l’impugnazione proposta dall’Avv. Sc.Pi. avverso dell’atto impositivo avente ad oggetto la liquidazione dell’imposta di registro, calcolata al minimo, in ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 37 e 8 della Tariffa, Parte, I d.P.R. n. 131/86, relativa al decreto ingiuntivo n. 101/2018.

1.1. I primi giudici avevano ritenuto infondata la tesi del contribuente secondo cui detto atto giudiziario doveva intendersi caducato e divenuto inefficace per effetto del diniego della sua ottemperanza da parte del TAR di Salerno con la sentenza n. 00330 del 25/02/2019, assumendo che, nella fattispecie in esame, non operava il principio invocato dal ricorrente in quanto la sentenza del TAR di Salerno in questione aveva, comunque, deciso nel merito la questione sottoposta alla sua valutazione, stabilendo l’insussistenza del titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo fatto oggetto di opposizione, ma non munito di clausola di esecutività.

1.2. I giudici di appello rigettavano l’appello del contribuente assumendo che tutte le eccezioni proposte dall’appellante erano rimaste sprovviste di prova posto che agli atti non era stato possibile “rinvenire copia del decreto ingiuntivo, oggetto di liquidazione, né copia della sentenza del TAR che aveva ritenuto lo stesso caducato”, con la conseguenza che la tassazione operata dall’Ufficio non appariva contestabile anche in ragione del fatto che non era stato possibile avere ulteriori chiarimenti dalle parti dal momento che l’appello era stato discusso in camera di consiglio, mancando un’esplicita richiesta di pubblica udienza.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione affidato, a tre motivi, il contribuente.

3. L’ufficio resiste con controricorso.

4.Il contribuente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione dell’art. 347, terzo comma, cod. proc. civ., dell’art. 126 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 53, comma 3, D.Lgs. 546/1992 per omessa acquisizione nel giudizio di secondo grado e correlativo esame del fascicolo di primo grado del quale si doveva disporre l’acquisizione, con consequenziale mancanza degli elementi necessari per il giudizio di secondo grado nonché insufficiente motivazione e conseguente nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione del contraddittorio.

1.1. Osserva che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, i documenti non rinvenuti erano, in realtà, presenti nel fascicolo di primo grado che faceva “inscindibilmente” parte del fascicolo d’ ufficio d’appello.

2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti nonché ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione dell’art. 347, terzo comma, cod. proc. civ., art. 126 disp. att. cod. proc. civ. ed art. 53, terzo comma, D.Lgs. 546/1992 per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto non provata la presenza di documenti utili ai fini del giudizio.

3. Con il terzo motivo deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. vizio di motivazione illogica, contraddittoria, perplessa, incomprensibile, apodittica della questione relativa alla produzione documentale ed erronea valutazione di un fatto decisivo ex art. 360 primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

3.1. Rileva che i giudici territoriali “trincerandosi dietro il mancato rinvenimento degli atti oggetto del gravame invero già comprovati ed esaminati in primo grado” avevano omesso di pronunziarsi sui motivi di gravame.

4. I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro intimamente connessi, sono fondati.

4.1. Occorre, in primo luogo, richiamare i principi fissati da Sez. U -, Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 secondo cui in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” – che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo – comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.

4.2. Nel caso in esame, invero, i documenti posti alla base della disamina del ricorso da parte del primo giudice, alla luce dei cennati principi, facevano già parte del processo e dovevano necessariamente esaminati dal giudice di appello.

4.3. Del resto, come dedotto dal ricorrente, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 163/2013 (avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), stabilisce, sostanzialmente, l’acquisizione del fascicolo di primo grado d’ ufficio nel SIGIT anche per il successivo grado di giudizio sicché i giudici di appello dovevano prendere in esame le produzioni di primo grado.

4.4. Detto decreto all’art. 14 (Fascicolo informatico) dispone, infatti, quanto segue “1. La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3, inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal SI.Gi.T. 2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell’articolo 12. 3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d’ufficio di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell’articolo 12. 4. Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all’articolo 3, comma 2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione”. Il successivo art. 18, riguardante “Trasmissione dei fascicoli”, dispone che “1. La trasmissione da parte della Commissione tributaria provinciale del fascicolo informatico alla competente Commissione tributaria regionale avviene tramite il S.I.GI.T., con le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3, finalizzate ad assicurarne la data certa nonché l’integrità, l’autenticità e la riservatezza”.

4.4. Dal superiore dato normativo emerge, quindi, che gli atti di parte del fascicolo telematico in primo grado risultano definitivamente acquisti al fascicolo d’ ufficio e devono essere presi in esame dal giudice del gravame anche nell’ipotesi in cui la parte non provveda a depositarli nuovamente.

4.5. Deve, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: “Nel processo tributario trattato, sin dal primo grado, secondo modalità telematiche le parti non sono tenute a depositare nuovamente in appello le produzioni del fascicolo di parte del primo grado che rimangono acquisite al fascicolo telematico d’ ufficio e devono necessariamente esaminate dal giudice del gravame“.

4.5. Risulta, pertanto, evidente la erroneità della decisione dei giudici territoriali i quali hanno disatteso l’appello sul presupposto che non risultavano presenti atti copia del decreto ingiuntivo e copia della sentenza del TAR, documenti, in realtà, costituenti parte integrante del fascicolo d’ ufficio.

5. La sentenza va, dunque, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione che provvederà ad esaminare l’appello sulla scorta di tutta la documentazione facente parte del fascicolo telematico.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.