In ordine al perfezionamento della notifica degli atti impositivi di natura tributari, l’orientamento giurisprudenziale consolidato, ha ritenuto che in caso di assenza del destinatario, la notifica si considera perfezionata e valida ai fini decorsi dieci giorni dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, anche se il destinatario non abbia ritirato il plico presso l’ufficio postale.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6853 depositata il 14 marzo 2024, intervenendo sul tema, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… [i]n tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall’avviso di ricevimento prodotto risulti che l’ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l’avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l’atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l’invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l’ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l’ufficio postale, opera la presunzione di cui all’art. 1335 c.c. …” (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 2022, n. 8895)
Il Supremo consesso, sulla base dei principi statuiti dalle Sezioni Unite, ha ritenuto che “… la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD costituisce l’indefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell’art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da “provvisorio” a “definitivo”, nella fattispecie in esame – in cui è incontroverso in fatto, dandone atto la sentenza impugnata, che l’Agenzia delle entrate ha prodotto, nel giudizio di merito, tanto la raccomandata originaria, quanto quella con cui era stata data notizia dell’avvenuto deposito (c.d. CAD), in cui era annotata l’assenza del destinatario (anche in tal caso) e l’avvenuta immissione in cassetta dell’avviso, senza che il destinatario, nuovamente temporaneamente assente, ne abbia poi curato il ritiro nei dieci giorni successivi dalla comunicazione di avvenuto deposito …”
Anche i giudici di merito hanno da tempo affermato il suddetto principio. Infatti la Corte di Giustizia Tributaria con la sentenza n. 22238 del 2021 ha statuito che la notifica postale di un atto impositivo si considera validamente eseguita ai fini del decorso del termine per impugnare l’atto, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, indipendentemente dal ritiro o meno della raccomandata da parte del destinatario.
La ragione di tale principio risiede nell’esigenza di dare certezza giuridica ai rapporti tra fisco e contribuente. Infatti, qualora la spedizione dell’avviso di giacenza fosse insufficiente a perfezionare la notifica, si creerebbe una situazione di incertezza, per cui il contribuente potrebbe eccepire la nullità della notifica per il mancato ritiro della raccomandata, allungando i tempi del contenzioso tributario.
I giudici di legittimità, quindi, sulla base del consolidato orientamento ritengono validamente eseguita la notifica con il decorso di 10 giorni senza che il destinatario abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio, così determinando la “compiuta giacenza”.
Pertanto, gli Ermellini, la notifica postale, in tale fattispecie, avendo raggiunto il suo scopo è valida, poiché la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l’ha ricevuta presso il proprio indirizzo, scegliendo di omettere il ritiro del plico presso l’ufficio postale.
Base giuridica:
La fattispecie è regolata dall’art. 6, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: “Se il destinatario non è trovato, l’agente postale deposita l’avviso nella cassetta della sua abitazione o presso l’ufficio postale e lo annota nel registro di cui all’art. 20. La notificazione si considera eseguita decorsi dieci giorni dalla data di deposito dell’avviso.”
Ipotesi in cui la notifica a mezzo posta non è valida:
- Se l’avviso di giacenza non è stato correttamente depositato nella cassetta postale del contribuente.
- Se il contribuente dimostra di non essere stato in grado di ritirare l’atto per motivi non imputabili a lui (ad esempio, per assenza prolungata o per malattia).
- Se l’atto notificato è nullo per altri motivi.
Conseguenze della validità della notifica a 10 giorni
La compiuta giacenza determina il perfezionamento della notifica postale decorsi 10 giorni dall’avviso di giacenza per cui da tale data decorre:
- il termine per impugnare un atto impositivo notificato. Scaduto tale termine, il contribuente non potrà più proporre impugnazione contro l’atto.
- il termine per eccepire l’inopponibilità di eccezioni relative al mancato ritiro per cui la notifica si considera comunque valida ai fini della decorrenza del termine per impugnare e degli altri effetti giuridici.