La regolamentazione delle spese di giudizio nel processo tributario è stabilita, in autonomia, dall’articolo 15 del dlgs n. 546 del 1992 (codice di procedura tributaria).
In particolare il comma 2 del citato articolo, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f) d. Lgs. n. 156 del 2015, è stato introdotto nel processo tributario la disciplina della compensazione delle spese di giudizio in modo autonomo rispetto al codice di rito,.
Il suddetto comma 2 statuisce che «le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate»;
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 13268 depositata il 14 maggio 2024 ha ribadito che “… l’art. 15, comma 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione vigente ratione temporis, dovuta alla riformulazione operata dall’art. 9, comma 1, lett. f) d. Lgs. n. 156 del 2015, con il quale è stata, per la prima volta, introdotta nel processo tributario la disciplina della compensazione delle spese di giudizio in modo autonomo rispetto al codice di rito, dispone che «le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate»;
– questa Corte ha già avuto modo di affermare (e ripetutamente) che le gravi ed eccezionali ragioni devono indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, devono essere appunto indicate specificamente e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo (Cass.02/02/2023, n. 3220; Cass. 01/02/2022, n. 2963; Cass. 23/12/2021, n. 41360); …”
Inoltre con la suddetta decisione del Supremo consesso si è chiarito che la motivazione sulla compensazione richiamando quanto statuito dalla sentenza Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, ex plurimis, sul difetto assoluto di motivazione quale vizio di nullità della sentenza e che non trova fondamento alcuno, dalla lettura della decisione, il rimando – generico e apodittico.