La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 4735 depositata il 22 febbraio 2024 ha ribadito che “… Come precisato da Sez. L, Sentenza n. 10539 del 09/05/2007 (Rv. 597484 – 01), il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l’eventuale errore materiale, facilmente riconoscibile, circa gli estremi della sentenza impugnata (Nella specie la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che la procura a margine risultasse conferita designando la sentenza con un numero d’ordine diverso da quello effettivo di essa, identificata con la data e con numero esatto nel contenuto del ricorso).

Nel medesimo senso, si è affermato (Sez. 2 – , Ordinanza n. 27302 del 30/11/2020, Rv. 659726 – 02) che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito. …” (vedi anche Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 7 maggio 2019, n. 11894)