La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 24555 depositata il 12 settembre 2024, intervenendo in tema di notifica di atti impositivi con invio diretto a mezzo servizio postale, ha ribadito il principio secondo cui qualora la notifica dell’atto fiscale sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, per cui non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono tale formalità, giustificandosi tale forma “semplificata” di notificazione, come affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 175 del 2018 e n. 104 del 2019, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’Agenzia volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (così, tra le tante, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 11 aprile 2024, n. 9866, che richiama Cass., Sez. VI/V, 12 novembre 2018, n. 28872 e Cass., Sez. VI/V, 10 aprile 2019, n. 10037; nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. T., 29 novembre 2023, n. 33236; Cass., Sez. T., 4 ottobre 2023, n. 27983; Cass., Sez. T., 22 settembre 2023, n. 27101; Cass., Sez. T, 10 agosto 2023, n. 24492; Cass., Sez. V, 4 aprile 2018, n. 8293 ed anche Cass., Sez. T. 18 gennaio 2024, n. 1896, che richiama Cass., Sez. T. 3 aprile 2019, n. 9240 e Cass., Sez. I, 19 gennaio 2023, n. 1686 e tante altre in dette pronunce citate)”

Gli Ermellini hanno ricordato come “la Corte Costituzionale sulle suindicate questioni, avendo la stessa avuto modo di pronunciarsi, anche di recente (due volte) su detti temi, affermando e ribadendo, anche con riferimento all’art. 6 CEDU, che:

– «[…] nella fattispecie della notificazione “diretta”, vi è un sufficiente livello di conoscibilità – ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l’effettiva conoscenza dell’atto

– «stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il “limite inderogabile” della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica»;

– «[…] analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento sia alla notifica diretta ad opera degli uffici finanziari, prevista dall’art. 14 della legge n. 890 del 1982 sia a quella contemplata dall’ 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 per i tributi locali»;

– «[…] come già evidenziato nella sentenza n. 175 del 2018 – la mancanza, in concreto, di «effettiva conoscenza» dell’atto, per causa non imputabile, può legittimare il destinatario a richiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, del codice di procedura civile»;

– «[…] l’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) legittima un’applicazione estensiva dell’istituto della rimessione in termini, sì da tutelare il contribuente che non abbia avuto «effettiva conoscenza» dell’atto restituendolo nel termine di decadenza, di cui all’art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), per impugnare l’atto»;

– […] è rimesso al prudente apprezzamento del giudice della controversia valutare ogni comprovato elemento presuntivo (art. 2729 del codice civile), offerto dal destinatario della notifica “diretta” della cartella di pagamento – il quale, pur essendo integrata un’ipotesi di conoscenza legale in ragione del rispetto delle formalità (tanto più che semplificate) di cui alle disposizioni censurate, assuma di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile – al fine di accogliere, o no, la richiesta di rimessione in termini» (così Corte Cost., 24 aprile 2019, n. 104 e, nei medesimi termini, Corte Cost., 3 gennaio 2020, n. 2, che richiamano le sentenze della medesima Corte n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011); ”