Ai sensi dell’art. 366 c.p.c. , come modificato dalla riforma Cartabia (legge n. 149/2022), ” Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l’indicazione delle parti(1);

2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata(2);

3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso(3);

4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano(4);

5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;

6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi(5)(8).

Nel caso previsto nell’articolo 360, secondo comma(7), l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso. “

La legge n. 149/2022 ha anche apportato modifiche all’art. 121 c.p.c. (riguardante la forma ed il contenuto degli atti processuali)  inserendo al comma 1 il seguente periodo ((Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.))

La giurisprudenza anche prima della riforma disposta dalla legge n. 149/2022 aveva costantemente affermato che il ricorso in cassazione deve rispettare il principio di chiarezza e sinteticità.

Infatti il Supremo consesso, con l’ordinanza n. 7600 depositata il 16 marzo 2023 (ordinanza n. 12989 del 2024) ha ribadito, tra l’altro, il principio di diritto secondo cui “… Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c.» (ex plurimis Sez. U, Ord. n. 37552 del 2021).

Nella specie, l’inosservanza del requisito di sinteticità e chiarezza pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Sez. 5, Sent. n. 8425 del 2020; Cass. n. 17698/2014; Cass. n. 21297/2016; Cass. n. 8009/2019;). …”

I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 7600/2023 hanno statuito il seguente principio di diritto secondo cui “… In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall’art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, non già per l’irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (ex plurimis Sez. 5, Ord. n. 8009 del 2019). …”

Inoltre la Suprema Corte con l’ordinanza n. 244 depositata il 4 gennaio 2024 ha riaffermato che “… L’eccessiva ampiezza del ricorso per cassazione non determina, di per sé, l’inammissibilità dello stesso; la violazione del dovere di sinteticità può condurre ad una declaratoria di inammissibilità della impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi la intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata.

 La sanzione di inammissibilità trova applicazione quando la mancanza di chiarezza e sinteticità determina la violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ.; l’eccessiva lunghezza e una certa farraginosità del ricorso non ne comportano l’inammissibilità tutte le volte che l’interpretazione complessiva dell’atto consenta, comunque, di comprendere agevolmente lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con chiarezza la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata. …”

La Corte Suprema con il sopra esposto principio diritto ha ritenuto, sulla base dell’art. 3 del c.p.a., quale principio generale del diritto processuale quello del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali. Tale principio, come indicato precedentemente, è stato fatto proprio dalla riforma Cartabia (legge n. 149/2022) con le modifiche, in particolare, agli articoli 121 e 366 del c.p.c..

Gli articoli 121 e 366 del c.p.c. ed i principi di cui alla sentenza delle SS. UU. n. 37552 del 2021 trovano applicazione, sulla base del disposto dell’articolo 1 del d.lgs. n.546/92, anche a quello Tributario, il cui regime speciale deve ritenersi pienamente coerente con tali principi laddove stabilisce il requisito della specificità e sinteticità dei motivi di impugnazione.

I suddetti principi ed l’articolo 121 c.p.c. trova applicazione nei giudizi di merito.

Infine nell’ordinanza n. 7600 del 2023 si è evidenziato quanto precisato nella sentenza n. 17698/14  “… il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto esso collide con l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, comma secondo, Cost. e in coerenza con l’art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui …”