CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 244 depositata il 4 gennaio 2024 – L’art. 17, comma 4, del CCNL, Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria 2002/2005 va inteso come previsione di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, fermo restando il diritto alla prevista indennità retributiva per i turni eccedentari, e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore