Corte di Cassazione, sentenza n. 20537 depositata il 17 luglio 2023
IVA – sanzioni
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 634/14/16 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva accolto parzialmente (limitatamente alle sanzioni) il ricorso proposto da L.I. spa contro l’atto di recupero IVA 2012.
La CTR osservava in particolare che in virtù del principio del favor rei ex art. 3, comma 2, d.lgs. 472/1997, come affermato dal primo giudice nel caso di specie non potevano essere applicate sanzioni a causa della compensazione contestata alla società contribuente, avendo l’art. 9, comma 2, decreto-legge 35/2013, elevato il limite di compensabilità da euro 516.456,90 ad euro 700.000, sicchè detta compensazione rientrava nel nuovo limite legale, per l’appunto applicabile nel caso di specie in virtù di detto principio generale.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente ha depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, 13, d.lgs. 472/1997, 34, legge 388/2000, poiché la CTR ha ritenuto applicabile retroattivamente, per favor rei, l’art. 9, comma 2, decreto-legge 35/2013, che ha elevato il limite del c.d. “splafonamento” oltre quello utilizzato in compensazione dalla società contribuente (da euro 516.456,90 ad euro 700.000).
La censura è infondata. Va infatti ribadito che:
-«In tema di IVA, l’art. 34 della l. n. 388 del 2000, sancendo un limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, per i soggetti intestatari di conto fiscale, ha inteso introdurre per ogni periodo d’imposta un limite invalicabile alla compensazione di crediti iva e debiti relativi ad altre imposte, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale; la violazione del limite previsto per legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, la cui misura tuttavia, nei processi ancora in corso ed in ossequio al principio del “favor rei”, di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, deve tener conto dell’ innalzamento del limite d’importo compensabile dei crediti IVA, disposto dalla normativa successiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 35385 del 01/12/2022, Rv. 666575 – 01);
-«L’innalzamento (da euro 516.546,90 a euro 700.000,00) del limite per la compensazione dei crediti IVA, disposto dall’art. 9, comma 2, del d.l. n. 35 del 2013, conv, in l. n. 64 del 2013, ha determinato una riduzione della condotta rilevante ai fini dell’applicazione della sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che risulta pertanto circoscritta all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente, in ossequio al principio del “favor rei” di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 18367 del 30/06/2021, Rv. 661799 – 01).
Sia pure vertendosi in casi analoghi, è dunque orientamento ormai consolidato di questa Corte che l’innalzamento del “tetto” del plafond utilizzabile ai fini compensatorii abbia effetto di “norma più favorevole” ai fini sanzionatori.
La sentenza impugnata risulta conforme a tale orientamento. In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.500 per onorari, euro 200 per esborsi oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.