Nel processo tributario sono senz’altro ammissibili come prova documentale i documenti prodotto in copia fotostatica. Ai sensi dell’art. 2719 del codice civile è previsto che “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. 

Trova applicazione nel processo tributario anche l’articolo 2712 del c.c. che stabilisce che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose  formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”

La giurisprudenza, inclusa quella in tema di processo tributario, ha costantemente affermato che la copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell’originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sua conformità all’originale non viene contestata in modo chiaro ed univoco dalla parte contro cui è prodotta secondo il principio fissato dall’art. 2712 cod. civ. 

Peraltro la Suprema Corte ammette, con granitico orientamento, la produzione in copia fotostatica di documenti (cfr. Cass., Sez. 5 – , sent. n. 11435 del 11/05/2018, in C.e.d. Cass., rv. 648072: «[…] In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 22, comma quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la produzione […] di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo.’»’). Inoltre, l’appellato si è limitato a contestare la produzione di documenti in copia, senza obiettare alcunché circa la loro conformità agli originali, che è l’ineludibile presupposto di un’eccezione quale quella in parola (cfr. Cass., Sez. 5, sent. n. 8108 del 22/05/2003, in Cass. C.e.d., rv. 563447: «[…] La copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell’originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sua conformità all ‘originale non viene contestata dalla parte contro cui è prodotta, secondo il principio fissato dall’art. 2712 cod. civ., applicabile anche nel processo tributario. »).

Inoltre i giudici di legittimità hanno affermato che «[…] In tema, di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all ‘originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni». (Nella specie, la S. C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto ” con il ricorso. – Cass., Sez. 5 – , sent. n. 16557 del 20/06/2019, in C.e.d. Cass., rv. 654386 – 01; confi Cass., Sez. 1, sent. n. 4912 del 27/02/2017, in C.e.d. Cass., rv. 644441).

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con con l’ordinanza n. 32062 depositata il 12 dicembre 2024 ha evidenziato co orientamento costante che  “l’art. 2719 c.c. esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione” (cfr. 6 novembre 2020, n. 24841; Cass. n.882/2018; n. 4053/2018);

(…) perché possa aversi, infatti, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che -pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari-evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell’art. 2719 cod. civ.);

(…) si è precisato da parte di questa Corte che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass., 3 aprile 2014, n. 7775; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993.

(…) il disconoscimento di un documento in copia, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., deve essere specifico, quindi riferito ad una copia concretamente individuata e successivo, effettuato cioè dopo la produzione in giudizio della copia medesima (Cass. 30 gennaio 2006, n. 1991; Cass. 24841/2020, cit.);

(…) peraltro, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma 2, cod. civ., perché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, al che consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (cfr. Cass. 11.10.2018, n. 25292, cit.; in termini analoghi Cass., Sez. 5, 26.10.2020, n. 23426, nella quale si indicano alcuni modi esemplificativi della corretta proposizione del disconoscimento “il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l’indicazione delle parti la cui copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale“; Cass. n. 21338 del 2022);

(…) per completezza espositiva va poi osservato che, secondo questa Corte (cfr. Cass. 13.5.2014, n. 10326), non sussiste peraltro alcun onere probatorio dell’Agente per la riscossione avente ad oggetto l’esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973 – che, peraltro, ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice” (la quale è l’unico documento che resta nella disponibilità dell’Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore, anziché con raccomandata con avviso di ricevimento)- alcuna norma prevedendo tale obbligo, né ricollegando alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione; …”