L’Agenzia delle Entrate ha precisato con la risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014, che il professionista abilitato all’apposizione del visto che intende utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, all’Irap ed alle ritenute alla fonte emergenti dalla propria dichiarazione, può autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligato a rivolgersi a terzi. Di tale facoltà il professionista può avvalersi anche per le compensazioni orizzontali dei crediti IVA.
L’interpello era stata presentata da un commercialista in seguito all’entrata in vigore della Stabilità per il 2014 (legge 147/2013), in particolare, del comma 574. Con tale disposizione, il visto di conformità, già richiesto per la compensazione dei crediti Iva di importo superiore a 15mila euro annui (attualmente il limite è di 5.000,00 euro), è stato reso obbligatorio anche in caso di utilizzo di crediti relativi ad altri tributi.
In base alla norma sopra indicata dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, e che, a tal fine, intendono sfruttare i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap, per importi superiori a 15mila euro annui (attualmente il limite è di 5.000,00 euro), devono chiedere l’apposizione del visto di conformità per le singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Si ricorda che il limite di euro 15.000 (attualmente il limite è di 5.000 euro) va riferito alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione e non al totale dei crediti compensabili.
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione in commento ricorda di aver già chiarito, con la circolare n. 10/2014, che la disposizione, in analogia a quanto previsto per l’Iva, riguarda esclusivamente la compensazione “orizzontale” (quella, cioè, tra debiti e crediti relativi a imposte diverse) e che il limite di 15mila euro (attualmente il limite è di 5.000,00 euro) va riferito alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione.
Il DL 241/1997, art. 35, comma 3, prevede che legittimanti al rilascio del visto di conformità siano i soggetti indicati nel DPR n. 322/98 alle lettere a) e b), art. 3 comma 3, ossia i seguenti professionisti:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
L’attività di assistenza fiscale e l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni 730 tuttavia è limitata ai soggetti indicati al punto 1).
E’ opportuno tuttavia rammentare che il Professionista che appone il visto deve:
- essere abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- essere iscritto nell’apposito Elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità a seguito di apposita comunicazione effettuata alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (si consiglia i professionisti che hanno già sottoscritto una polizza per il rilascio della certificazione del credito Iva di integrare la comunicazione già effettuata all’Agenzia delle Entrate solo nel caso in cui la polizza assicurativa faccia riferimento al solo rilascio di “visti di conformità solo ai fini I.V.A);
- essere dotato di specifica polizza assicurativa (considerando che il visto riguarda una propria dichiarazione è consigliabile chiarire tale aspetto con la società di Assicurazione al fine di escludere ogni dubbio di copertura).
Già la Circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, in merito all’asseverazione dei dati presi a base per l’applicazione degli studi di settore, chiarisce che i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni possono asseverare autonomamente i dati relativi alla propria dichiarazione.
Dunque l’Amministrazione finanziaria, interpellata da un professionista abilitato ad apporre il visto di conformità, facendo riferimento anche ai chiarimenti forniti dalla citata circolare, ammette che nulla osta a che questo possa apporre il visto di conformità alla propria dichiarazione dei redditi.
Pertanto, il professionista abilitato a legittimare i crediti può prendersi la responsabilità di “autovalidarsi”, senza ricorrere ad altro professionista.
Con l’apposizione del visto viene attestata l’esecuzione dei controlli volti a verificare:
- la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;
- la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.
La norma è simile a quella che regola l’apposizione del visto di conformità in materia di IVA ma si applica per la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive ed all’Irap (sono escluse le compensazioni verticali).
CONTROLLI
I controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità corrispondono in buona parte a quelli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.
Ne consegue che il rilascio del visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto, i versamenti.
In aggiunta ai menzionati riscontri e con riferimento ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, relativamente alle dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta, i controlli implicano:
• la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
• la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
I riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative relative all’attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché in ordine all’ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d’imposta.
Con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, ferma restando la verifica della liquidazione della dichiarazione, nonché il riscontro della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, il controllo può comunque essere limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito che, a titolo esemplificativo, possono riguardare:
• duplicazioni di versamento;
• errato versamento di ritenute;
• crediti d’imposta;
• imposte sostitutive;
• eccedenze dell’anno precedente relativamente alla verifica dell’esposizione del credito nella relativa dichiarazione.
In analogia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 57/E del 2009 e limitatamente alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, il controllo della documentazione contabile può riguardare i documenti di importo superiore al 10 per cento dell’ammontare complessivo dei componenti negativi.
Al fine di illustrare gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell’attività di controllo, per ciascuna tipologia di dichiarazione interessata, nell’allegato A (check list) alla presente circolare sono delineati, in generale, i riscontri da porre in essere per l’apposizione del visto. In ogni caso i controlli indicati nel documento allegato vanno considerati esemplificativi e non esaustivi e, quindi, ove necessario, vanno integrati dal soggetto che appone il visto in base allo specifico caso.
Per attestare lo svolgimento dei controlli previsti, il soggetto che appone il visto deve conservare copia della documentazione controllata.
Con riferimento ai controlli da effettuare per il rilascio del visto in ordine alla dichiarazione relativa all’IVA, si richiamano integralmente i chiarimenti forniti con la circolare n. 57/E del 2009.
MODALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DI APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀAi sensi dell’art. 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, il visto di conformità deve essere apposto “relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito”.
Con circolare n. 10/E del 2014, è stato chiarito che l’attestazione dei controlli di conformità da parte dei soggetti che effettuano il controllo contabile, anch’essa riferibile solo alle dichiarazioni annuali, si attua mediante la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei medesimi soggetti e l’indicazione del codice fiscale.
Sempre con la medesima circolare è stato chiarito che la norma in esame non prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini dell’utilizzo dei crediti in compensazione, a differenza di quanto previsto per i crediti IVA di importo superiore ai 5.000 euro per i quali la disposizione prevede che la compensazione possa essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Con riferimento alla dichiarazione IVA è, altresì, previsto che i contribuenti dalla cui dichiarazione annuale scaturisce un credito possono non comprendere la dichiarazione annuale IVA all’interno del modello Unico.
Come precisato dalla richiamata circolare n. 10/E del 2014, il limite dei 15.000 euro (attualmente il limite è di 5.000 euro), superato il quale scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti a seguito del richiamo all’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e, quindi non alla compensazione verticale, ancorché questa venga effettuata mediante la delega di versamento (in tal senso la risoluzione 218/E del 2003 e la circolare n. 29/E del 2010, quesito 1.1).
Con la medesima circolare n. 10/E è stato, altresì, chiarito che il limite di importo di 15.000 euro (attualmente il limite è di 5.000 euro) si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione, non rinvenendosi ostacoli in tal senso né nella lettera della norma, né nella sua ragione giustificatrice.
In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d’imposta rispettivamente di ammontare inferiore a 15.000 euro (attualmente il limite è di 5.000 euro), ma complessivamente di importo superiore alla soglia, quest’ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità.
Si ipotizzi che dalla dichiarazione dei redditi emergano due crediti d’imposta: uno a titolo di Irpef di ammontare pari a 20.000 euro, e uno a titolo di cedolare secca per un ammontare pari a 4.000 euro. Nel caso in cui il contribuente, ad esempio, utilizzi in compensazione il credito Irpef per un ammontare pari a 13.000 euro e il credito a titolo di cedolare secca per un ammontare pari a 3.000 euro, non è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità, posto che ciascun credito è utilizzato per un importo inferiore a 15.000 euro (attualmente il limite è di 5.000 euro) anche se, in totale, i crediti utilizzati ammontano a 16.000 euro.
Viceversa, l’utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore a 15.000 euro (attualmente il limite è di 5.000 euro) comporta l’obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti – utilizzati o meno – di ammontare inferiore alla soglia. Si pensi, sempre con riferimento all’esempio precedente, all’ipotesi in cui il contribuente utilizzi il credito Irpef per un ammontare pari a 16.000 euro.
In tale caso, anche laddove venga utilizzato in compensazione soltanto il credito Irpef, sarà obbligatoria l’apposizione del visto sull’intera dichiarazione dalla quale emergono i crediti.
Si è dell’avviso che, in considerazione dell’ampia previsione normativa – che genericamente richiama i crediti “relativi alle imposte sui redditi” – e alla sua ratio ispiratrice, l’obbligo di apposizione del visto di conformità riguardi tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali.
Si ritiene che debbano, invece, essere esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa [credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (Caro petrolio), credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 296 del 2006, credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autoveicoli, istituito dall’articolo 17-decies del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, etc.].
Diversamente, è necessario l’obbligo di apposizione del visto di conformità per il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Si precisa che non rileva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di apposizione del visto di conformità, la circostanza che il credito d’imposta sia utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 senza limiti di importo.
La norma sul visto di conformità, infatti, ha carattere procedurale ed è finalizzata ad assicurare il controllo del credito per utilizzi in compensazione superiori a 15.000 euro (attualmente il limite è di 5.000 euro) ed ha, quindi, una ratio diversa dalle disposizioni relative ai limiti di utilizzazione in compensazione dei crediti, che continuano ad applicarsi secondo le regole proprie di ciascun credito al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica.
Sempre con riferimento all’ambito di applicazione della disposizione sul visto di conformità, si fa presente che la norma richiama espressamente i crediti relativi “alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive”. Al riguardo si osserva che il richiamo normativo deve intendersi riferito anche ai crediti relativi all’imposta disciplinata dall’art. 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 (c.d. riserve matematiche dei rami vita), che si generano qualora l’ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno sia inferiore all’imposta versata per il quinto anno precedente e che, per espressa previsione, possono essere utilizzati in compensazione orizzontale delle imposte e dei contributi. Diversamente, non rileva ai fini dell’apposizione del visto lo scomputo dell’imposta sostitutiva versata dalle ritenute previste dall’articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dall’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto assimilabile ad una compensazione interna.
Da ultimo si osserva che può verificarsi l’ipotesi in cui il soggetto che utilizza in compensazione il credito d’imposta sia un soggetto diverso da quello che lo ha generato.
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di cessione delle eccedenze Ires nell’ambito del gruppo disciplinata dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base al quale “Le eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440”.
In considerazione della finalità perseguita dalla norma in commento, anche per evitare l’elusione dell’obbligo in esame, si chiarisce che il visto va apposto anche sulla dichiarazione del soggetto cedente dalla quale risulta la cessione del credito di importo superiore ai 15.000 euro (attualmente il limite è di 5.000 euro), posto che, attraverso la cessione, si produce l’effetto di un “utilizzo anticipato” del credito, analogamente a quanto avviene con l’istituto della compensazione. Del resto, il controllo operato in sede di apposizione del visto di conformità sul credito può essere propriamente effettuato solo in relazione alla dichiarazione nella quale il credito stesso si è generato (si veda, al riguardo il paragrafo precedente sui controlli).
Rimane fermo l’obbligo per il cessionario che utilizzi in compensazione il credito ricevuto per un ammontare superiore alla soglia fissata dal legislatore di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla propria dichiarazione, dalla quale emerge il credito. Va da sé che, in tale caso, il controllo da effettuarsi in sede di apposizione del visto avrà ad oggetto il mero riscontro dell’ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con il suo utilizzo in compensazione.
I richiamati principi trovano applicazione anche nell’ambito del regime di tassazione del consolidato nazionale, nelle ipotesi di cessione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto 9 giugno 2004, dei crediti utilizzabili in compensazione nonché delle eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell’art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973. All’apposizione del visto di conformità è tenuta, altresì, la società consolidante per la cessione delle eccedenze Ires generate dal gruppo di importo superiore a 15.000 euro (attualmente il limite è di 5.000 euro). In tale caso, le società consolidate non sono tenute all’obbligo di apposizione del visto di conformità in relazione alla determinazione unitaria dell’Ires di gruppo posto che le stesse, per effetto della partecipazione alla fiscal unit, trasferiscono alla società consolidante esclusivamente le proprie basi imponibili, senza liquidare la relativa imposta.
Un’ipotesi particolare di “cessione” del credito è quella disciplinata dall’articolo 22 del TUIR, secondo cui “Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”. Con la circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009, è stato chiarito che la società che subisce in proprio le ritenute, dovendo poi trasferire le stesse ai soci in proporzione alla quote di partecipazione, possa avocare a sé le ritenute che residuano dopo il loro scomputo dall’Irpef dovuta dai soci medesimi. In tal caso, le ritenute si trasformano al momento della dichiarazione in un credito d’imposta compensabile dalla società ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. Per le considerazioni sopra esposte in relazione alla cessione dei crediti, si è dell’avviso che i soci/associati/partecipanti non siano tenuti all’apposizione del visto di conformità in sede di riattribuzione delle ritenute per importi superiori a 15.000 euro (attualmente il limite è di 5.000 euro).
Il visto dovrà, invece, essere apposto sulla dichiarazione della società o associazione, laddove la stessa utilizzi tale credito per un importo superiore a 15.000 euro (attualmente il limite è di 5.000 euro). Parimenti, il socio o associato che utilizza in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 il credito derivante dalla propria dichiarazione per importo superiore a euro 15.000 (attualmente il limite è di 5.000 euro) è tenuto all’apposizione del visto di conformità.
SANZIONI
L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo n. 241 del 1997.
In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti, nonché l’inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità. La richiamata disposizione considera violazione particolarmente grave, tra le altre, il mancato pagamento della predetta sanzione amministrativa.
Si rammenta infine che, come chiarito nella circolare n. 1/E del 2010, l’utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore ad euro 15.000 (attualmente il limite è di 5.000 euro) senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità comporta, nei confronti del contribuente, l’applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione), di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Allegato A Professionisti – obbligo apposizione visto di conformità – verifica tra dichiarazione e scritture contabili – crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e irap – compensazione crediti maggiori di 15.000 (attualmente il limite è di 5.000 euro) – abilitazione trasmissione telematica dichiarazioni fiscali – sanzioni – check list |
CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ CREDITI FISCALI
DICHIARAZIONE UNICO PF, SP
1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria)
5. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG del modello UNICO alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata)
6. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE del modello UNICO alla relativa documentazione
7. Controllo documentale degli oneri deducibili
8. Controllo documentale degli oneri detraibili
9. Controllo documentale dei crediti d’imposta
10. Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dall’UNICO dell’anno precedente
11. Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno
12. Controllo delle ritenute d’acconto
13. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
14. Controllo delle perdite pregresse
DICHIARAZIONE UNICO SC
1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria)
5. Controllo documentale delle detrazioni
6. Controllo documentale dei crediti d’imposta
7. Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dall’UNICO dell’anno precedente
8. Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno
9. Controllo delle ritenute d’acconto
10. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
11. Controllo delle perdite pregresse
DICHIARAZIONE IRAP
1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della produzione con le scritture contabili e la documentazione
4. Riscontro delle deduzioni Irap con la relativa documentazione
5. Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dalla dichiarazione Irap dell’anno precedente
6. Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno
7. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
DICHIARAZIONE 770
1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Riscontro dei dati del CUD e delle certificazioni
4. Controllo dei totali delle ritenute
5. Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno
6. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
7. Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal mod. 770 dell’anno precedente
Allegato B Professionisti – obbligo apposizione visto di conformità – verifica tra dichiarazione e scritture contabili – crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e irap – compensazione crediti maggiori di 15.000 (attualmente il limite è di 5.000 euro)- abilitazione trasmissione telematica dichiarazioni fiscali – sanzioni – check list – moduli |
Fac-simile modulo per la comunicazione di cui all’art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164
All’Agenzia delle entrate
Direzione Regionale _____________________
________________________
_________________________
Oggetto: Comunicazione di cui all’art. 21 D.M. 31/05/1999 n. 164 per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.
Il/La sottoscritto/a___________________________ nato a ___________________ il ____________ residente in ____________________ Via ____________________ Codice fiscale _______________ Partita IVA ________________ iscritto all’Ordine dei ____________________________________ di ____________________n.____________ abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
Recapito telefonico __________________________, numero di fax _________________________ Indirizzo di posta elettronica ___________________________
COMUNICA
che intende esercitare, ai sensi dell’art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità, previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997
ALLEGA
1. copia della polizza assicurativa di cui all’art. 22 del decreto n. 164 del 1999;
2. dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dall’ordine professionale di appartenenza;
3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 8, comma 1, del decreto n. 164 del 1999
SI IMPEGNA
a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate).
Luogo e data | (Firma del professionista) |
Fac-simile modulo per la comunicazione di cui all’art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164 – da utilizzare da parte di professionisti operanti in studi associati
All’Agenzia delle entrate
Direzione Regionale ____________ _______
________________________
_________________________
Oggetto: Comunicazione di cui all’art. 21 D.M. 31/05/1999 n. 164 per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.
Il/La sottoscritto/a___________________________ nato a ___________________ il ____________ residente in ____________________ Via ____________________ Codice fiscale _______________ Partita IVA ________________ iscritto all’Ordine dei ____________________________________ di ____________________n.____________ abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
Associato nello Studio
Professionale _______________________________________________________________________________,
Codice Fiscale ___________________________________, Partita IVA ______________________,
con sede in ___________________________________, unitamente ai seguenti professionisti:
1) _____________________________________
( professionista di cui all’art. 3 comma 3 lett. a) e b) del DPR 322/1998 e dell’art. 35 del decreto legislativo n.241/1997 o altro professionista);
2) __________________________________________
( professionista di cui all’art. 3 comma 3 lett. a) e b) del DPR 322/1998 e dell’art. 35 del decreto legislativo n.241/1997o altro professionista);
3) __________________________________________
(professionista di cui all’art. 3 comma 3 lett. a) e b) del DPR 322/1998 e dell’art. 35 del decreto legislativo n.241/1997 o altro professionista);
Recapito telefonico __________________________, numero di fax _________________________
Indirizzo di posta elettronica ___________________________
COMUNICA
che intende esercitare, ai sensi dell’art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità, previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997
ALLEGA
1. copia della polizza assicurativa di cui all’art. 22 del decreto n. 164 del 1999
2. dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dall’ordine professionale di appartenenza;
3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 8, comma 1, del decreto n. 164 del 1999
SI IMPEGNA
a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate).
Luogo e data ________________
________________________________________
(Firma del professionista)
Fac-simile modulo per la comunicazione di cui all’art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164 per l’ipotesi in cui il professionista si avvalga di una società di servizi
All’Agenzia delle entrate
Direzione Regionale ___________________
__________________________________
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Oggetto: Comunicazione di cui all’art. 21 D.M. 31/05/1999 n. 164 per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.
Il/La sottoscritto/a___________________________ nato a ___________________ il ____________ residente in ____________________ Via ____________________ Codice fiscale _______________
Partita IVA ________________ iscritto all’Ordine dei ____________________________________ di ____________________n.____________ abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
Recapito telefonico __________________________, numero di fax _________________________ Indirizzo di posta elettronica ___________________________
COMUNICA
– che intende esercitare, ai sensi dell’art. 21 del D.M. 31.5.1999 n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità, previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997;
– che si avvale della società di servizi di seguito specificata il cui capitale sociale è posseduto, in maggioranza assoluta, da professionisti che hanno comunicato che intendono apporre visto di conformità come si evince dai dati che seguono:
Denominazione o Ragione Sociale | |
Sede legale | |
Codice fiscale | |
Partita IVA | |
Dati anagrafici soci e qualifiche | – Socio A) nato a ………… il ………….. e residente in …………………..……… via …………………..….. C.F. ………………….. iscritto all’Albo ……….di .………. al numero …………con una quota pari al …..% del capitale sociale; – Socio B) nato a ………… il ………….. e residente in …………………..……… via …………………..….. C.F. ………………….. iscritto all’Albo di ………..………. al numero ………… con una quota pari al …..% del capitale sociale; |
Dati anagrafici organo amministrativo | …………. nato a ………… il ………….. e residente in …………………..……… via ………………..….. C.F. ………………….. iscritto all’Albo ………..………. al numero ………… |
Dati anagrafici collegio sindacale | – Sindaco A) nato a ………… il ………….. e residente in ………………..……… via …………………..….. C.F. ………………….. iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al numero ………… – Sindaco B) nato a ………… il ………….. e residente in ………………..……… via …………………..….. C.F. ………………….. iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al numero ………… – Sindaco C nato a ………… il ………….. e residente in ………………..……… via …………………..….. C.F. ………………….. iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al numero ………… |
Attività affidate |
SI IMPEGNA
a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate).
Luogo e data ________________
________________________________________
(Firma del professionista)
Fac-simile autocertificazione
SU CARTA INTESTATA DEL PROFESSIONISTA
Ai sensi dell’art.46 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000
Il/La sottoscritt… ……………………………………………… nat… il ……………. a ………………………………….., codice fiscale ………………………………… residente in …………………………………………. via …………..………………, n. … consapevole delle implicazioni penali previste dall’art.76 del DPR. n.445/00 e delle conseguenze di cui all’art.21 della legge 7 n.241/90 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’art.3 del DPR n.300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato DPR n.445/00
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
• di non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
• di non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
• di non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
• di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art.15, co.1, della legge 19 marzo 1990, n.55, come sostituito dall’art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16;
• non aver fatto parte di società per le quali e’ stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti.
• che non sussistono provvedimenti di sospensione e/o cancellazione dall’Ordine dei ……………………..….,
• di effettuare la trasmissione telematica, mediante una delle seguenti modalità:
[_] in proprio mediante l’apposita abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate;
[_] tramite una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale (come specificato nell’apposita comunicazione ai sensi dell’ art. 21 del DM 164/1999);
[_] tramite l’associazione cui lo stesso appartiene (i cui dati sono specificati nell’apposita comunicazione ai sensi dell’ art. 21 del DM 164/1999) ai sensi di quanto previsto al punto 3.1.1 della Circolare 21/E del 4 maggio 2009.
In allegato
• copia documento di identità n. ……………… rilasciata da ………………………… valida fino a …………..
………………….., lì ………………
In fede
Il Professionista
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