Pronte le norme procedurali per l’iscrizione delle Start-up innovative (Sti) al Registro delle imprese, e precisamente in una sezione “speciale” del registro appositamente istituita per le Sti. Si tratta di un passaggio burocratico fondamentale, perché l’iscrizione è posta dalla legge quale condizione per l’ottenimento dei benefici che la normativa riserva a queste strutture introdotte dall’articolo 25, legge 17 dicembre 2012 numero 221 di conversione del decreto sviluppo bis. Benefici consistono principalmente (per approfondimenti vedi link a fondo pagina):
- nell’esenzione quadriennale dal pagamento dei diritti di segreteria della Cciaa, dell’imposta di bollo e del diritto annuale;
- in diverse e importanti deroghe al diritto societario “ordinario” (ad esempio: l’affievolimento delle norme che, nelle società di capitali, salvaguardano l’esistenza del capitale sociale minimo);
- in una particolare disciplina dei rapporti di lavoro nell’impresa;
- in uno sgravio fiscale e contributivo per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni o di quote ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori.
Al fine di favorire questa iscrizione, una prima “guida sintetica” alle formalità occorrenti è stata elaborata, alla fine di dicembre 2012, dalle Camere di commercio con il coordinamento del ministero dello Sviluppo economico. La guida è a “uso interno”, ma il suo contenuto è di evidente rilievo per tutti i soggetti, professionisti in primo luogo, che quotidianamente si interfacciano con il Registro delle imprese.
Desta particolare interesse anzitutto la “disciplina transitoria” che la “guida” reca per l’iscrizione delle Start-up innovative (Sti) alla apposita sezione “speciale” del Registro delle imprese, per il fatto che ancora non è stato emanato il decreto ministeriale di approvazione del modello digitale di domanda da produrre per chiedere l’iscrizione delle Start up innovative (Sti) in tale sezione “speciale”. È oggi dunque disposto che:
- la Start-up innovative (Sti) può essere iscritta, oltre che nella sezione “ordinaria” del Registro, anche nella apposita sezione “speciale” del registro stesso, solo se si tratta di una società “attiva”;
- in tal caso è pertanto possibile richiedere l’iscrizione contestuale nelle due sezioni (quella “ordinaria” e quella “speciale”) abbinando al modello “S1” (che tipicamente si usa per l’iscrizione nella sezione “ordinaria”) il modello “S5”, solitamente utilizzato per pubblicizzare l’inizio, la modifica o la cessazione di attività da parte dei soggetti già iscritti nel Registro delle imprese e che viene appunto transitoriamente utilizzato per questa evenienza; effettuando dunque questa contemporanea iscrizione nelle due sezioni, non è dovuto alcun onere per tale formalità né, in particolare, è dovuto il pagamento del diritto camerale annuale;
- se invece si tratta di iscrivere come Start-up innovative (Sti) una società “inattiva”, l’iscrizione può essere eseguita solamente nella sezione “ordinaria”, in quanto, per l’iscrizione nella sezione “speciale”, occorrerà attendere la dichiarazione di inizio attività; potendosi quindi produrre, per il momento, unicamente il modulo “S1” (utile per la sola iscrizione nella sezione “ordinaria”), privo cioè del modulo “S5”, si deve effettuare il pagamento del diritto di segreteria, dell’imposta di bollo e del diritto camerale annuale.
Questa disposizione, fanno sapere da Unioncamere, è stata introdotta al fine di riconoscere i benefici solo a realtà effettivamente operanti, escludendo le società che vengono registrate ma poi non entrano mai in attività. Le Start-up innovative (Sti) possono essere sia società di nuova costituzione che società già esistenti (le quali, ovviamente, abbiano i requisiti richiesti dalla legge per essere qualificate come Sti) e quindi già iscritte nella sezione “ordinaria” del Registro delle imprese.
Per queste ultime è disposto un termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 221/2012 (quindi entro il 17 febbraio 2013) per presentare la domanda di iscrizione nella predetta sezione “speciale” del Registro. Sia le imprese di nuova costituzione che quelle già costituite autocertificano la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge mediante una dichiarazione il cui fac simile è allegato alla “guida” delle Camere di commercio. Al riguardo, è disposto che l’autodichiarazione sia firmata digitalmente; non sono previste altre modalità di firma, come la sottoscrizione manuale accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore.
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