La vicenda ha riguardato una persona di 80 anni a cui era stato contestato il reato di emissione di 12 fatture per operazioni inesistenti, emesse dalla società di cui era legale rappresentante, di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 74/2000, il quale veniva condannato dal Tribunale per il reato ascritto. Avverso la condanna di primo grado l’imputato proponeva ricorso alla Corte di Appello che confermava la decisione dei giudici di prime cure.
Ricorre, il condannato, avverso la sentenza dei giudici di appello con ricorso in cassazione fondato su tre motivi. In particolare viene fatto presente che il ricorrente era un semplice “prestanome”, malato, in possesso della sola licenza elementare, incapace persino di accendere un computer, e che si era prestato ad essere messo a capo della società “cartiera” solo per percepire un corrispettivo mensile. Non poteva andare a visitare gli utilizzatori, né poteva riceverli, visto che la sede legale era costituita da una sola stanza occupata da una segretaria. Inoltre che l’Agenzia delle Entrate non aveva esercitato l’azione penale nei confronti degli utilizzatori delle fatture in contestazione.
Gli Ermellini rigettano il ricorso sulla base dell’accertata consapevolezza, da parte del “prestanome”, della natura di “cartiera” della società (la sede era presso lo Studio di un commercialista, era priva di magazzino o comunque di un deposito, sebbene l’oggetto sociale fosse la vendita di prodotti elettronici, aveva un unico dipendente, assunto per pochissimo tempo, non era proprietaria di beni immobili e non aveva un sito internet né compariva nelle pagine gialle) e sulla natura del reato di pericolo del delitto di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 74 del 2000, che punisce la sola emissione o rilascio delle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
I giudici di legittimità precisano che l’emissione di false fatture per operazioni inesistenti ha natura di reato di pericolo o di mera condotta, per la cui sussistenza non è nemmeno necessario che le fatture siano annotate nella contabilità del destinatario il quale, in astratto, potrebbe anche decidere di non avvalersene. “Le fatture per operazioni inesistenti sono come “tossine” la cui circolazione il legislatore ha inteso reprimere sin dalla loro emissione, quando finalizzata a consentire a terzi l’evasione di imposta.” per cui risulta irrilevante il loro destino, “strutturalmente estraneo alla fattispecie che si disinteressa volutamente dell’effettivo conseguimento del fine evasivo”. È sufficiente “che tale fine sussista (e, pertanto, che qualifichi l’evasione) al momento iniziale dell’emissione perché si determini la reazione repressiva, non essendo richiesta, a tal fine, la successiva utilizzazione del documento. Ne consegue che, ai fini dell’integrazione del dolo specifico del reato, non è richiesto che l’autore della condotta si rappresenti il danno arrecato all’Erario che, in ipotesi, potrebbe anche mancare in caso di mancata utilizzazione delle fatture. È necessario e sufficiente il fine di consentire a terzi l’evasione e dunque il potenziale pericolo dell’altrui utilizzo a fini evasivi del documento fiscalmente rilevante.”
I giudici del Palazzaccio chiariscono che in tema di responsabilità penale della “testa di legno” che l’imputazione del reato all’interposto comporta che sia dimostrato anche il dolo (consentire l’evasione di terzi); ai fini della responsabilità ex art. 40 c.p., è sufficiente che il prestanome “sia consapevole di accedere all’altrui proposito illecito che la propria condotta omissiva rende attuabile o comunque agevola, qualunque sia il motivo della sua decisione” (cfr. Cass. n. 6208/1997). Ebbene, le deduzioni del ricorrente sul punto sono apparse “generiche e apodittiche”, e su ciò ha fatto leva la sentenza di condanna. La Corte d’appello – scrivono gli Ermellini – “tesaurizzando il quadro fattuale ricostruito in primo grado (e cioè l’evidente natura di cartiera della società, la sua logistica, la consapevolezza da parte del ricorrente della natura impossibile dell’oggetto sociale, il commercio cioè dei telefonini, la cessione retribuita mensilmente della gestione societaria), ne ha tratto più che valido argomento per disattendere la tesi difensiva della estraneità dell’imputato al reato commesso dall’amministratore di fatto.”
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