La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 20839 depositata il giorno 11 settembre 2013 intervenendo in materia contratti collettivi ha affermato che le clausole dei contratti collettivi di lavoro, che subordinano l’attribuzione della qualifica di dirigente al requisito del formale riconoscimento da parte del datore di lavoro (cosiddetto “clausole di mero riconoscimento formale”), devono considerarsi nulle, in quanto ancorate non alla necessaria natura obiettiva delle mansioni e dei compiti di fatto svolti, la cui qualifica e’ definizione formale, ma unicamente ad una unilaterale ed arbitraria scelta datoriale; sono, invece, da considerarsi valide le clausole che sono integrate da altra norma contrattuale che rinvii ad un allegato l’indicazione dei gradi a cui e’ attribuita la qualifica dirigenziale.
La vicenda ha riguardato un dipendente di una società che veniva incorporata da altra società nei cui confronti il lavoratore proponeva domanda al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, volta ad ottenere il riconoscimento del suo diritto all’inquadramento nel profilo superiore di direttore di I classe e qualifica di dirigente. Il Tribunale accoglieva la domanda del ricorrente. Per un errore materiale della denominazione dell’Istituto il lavoratore propone ricorso alla Corte di Appello che correggeva la sentenza quanto all’esatta denominazione respingendo gli altri gravami.
La società datrice di lavoro per la cassazione della sentenza dei giudici distrettuali proponeva ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema.
Rileva la Suprema Corte che le clausole dei contratti collettivi di lavoro, che subordinano l’attribuzione della qualifica di dirigente al requisito del formale riconoscimento da parte del datore di lavoro (cd. “clausole di mero riconoscimento formale”), devono considerarsi nulle, in quanto ancorate non alla necessaria natura obiettiva delle mansioni e dei compiti di fatto svolti, di cui la qualifica è definizione formale, bensì unicamente ad una unilaterale ed arbitraria scelta datoriale.
Precedenti orientamenti
Nello stesso senso, in precedenza, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4314 del 25/06/1988, secondo la quale le norme contrattuali collettive (nella specie, del settore del credito), che subordinano l’attribuzione della qualifica di dirigente al requisito del formale riconoscimento da parte del datore di lavoro e che in sè considerate sono nulle per violazione dell’art. 2095 cod. civ. (che, con prescrizione a carattere imperativo, rimette alle leggi speciali e all’autonomia collettiva la determinazione dei requisiti di appartenenza alle singole categorie legali di prestatori di lavoro), sono invece valide allorché siano integrate da altra norma contrattuale che rinvii ad un allegato l’indicazione dei gradi cui è attribuita la qualifica di dirigente (nella specie, presso ciascun istituto di credito), atteso che con tale pattuizione, considerata nel suo insieme, il presupposto della suddetta qualifica risulta definito bilateralmente dalle parti e non già rimesso unilateralmente alla sola determinazione del datore di lavoro. (conforme, altresì, Cass. Sez. U, Sentenza n. 5031 del 15/10/1985).
Poco più aperta sul problema appare Cass. Sez. L, Sentenza n. 5620 del 15/10/1988, secondo cui non è nulla – per contrasto con l’art. 2095 cod. civ., il quale rinvia alle leggi speciali ed all’autonomia collettiva la Determinazione dei requisiti di appartenenza alle singole categorie dei prestatori di lavoro – la clausola di un contratto collettivo che, pur subordinando l’attribuzione della qualifica di dirigente al requisito del formale riconoscimento da parte del datore di lavoro, rimette ad un allegato del contratto stesso l’indicazione dei gradi e delle funzioni cui presso ciascuna Sede aziendale è attribuita tale qualifica. (principio affermato, nella specie, con riguardo agli artt. 55 e 77 del contratto collettivo 21 luglio 1980, nella parte concernente la promozione dei funzionari della banca nazionale dell’agricoltura, ed al relativo allegato 7, che riconosce la qualifica di dirigente al direttore generale ed agli altri soggetti ivi indicati).
Sul più generale tema del riconoscimento della qualifica dirigenziale, Cass. Sez. L, sentenza n. 5809 del 10/03/2010, ha chiarito che, ai fini di tale riconoscimento, è necessario e sufficiente che sia dimostrato l’espletamento di fatto delle relative mansioni, caratterizzate dalla preposizione ad uno o più servizi con ampia autonomia decisionale, e non occorre anche una formale investitura trasfusa in una procura speciale, perché richiedere anche tale requisito significherebbe subordinare il riconoscimento della qualifica ad un atto discrezionale del datore di lavoro, di per sé insindacabile, con conseguente violazione del principio della corrispondenza della qualifica alle mansioni svolte.
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