La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 18552 depositata l’ 8 luglio 2024, intervenendo in tema di licenziamento, ha ribadito il principio secondo cui è consentita la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità del primo licenziamento sia ancora “sub iudice”, purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione. (Cass n. 28120/2017)”

La vicenda ha riguardato un dipendente licenziato oralmente dalla società datrice di lavoro, successivamente dopo dieci giorni veniva notificato il licenziamento scritto. Il lavoratore impugnava, i due licenziamenti irrogati, giudizialmente. La Corte d’appello sull’appello proposto dal lavoratore. avverso la sentenza del tribunale, accoglieva l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarava inefficace il licenziamento orale ed ha condannato la società appellata al risarcimento del danno in favore dell’appellante. I giudici di secondo grado confermavano per il resto la sentenza impugnata, tanto in relazione alla legittimità del licenziamento intimato per iscritto, quanto alla domanda relativa al mancato riconoscimento di crediti pretesi da superiore inquadramento nel livello quarto, nonché relativamente alla compensazione opposta dalla società datrice di lavoro. Il dipendente, avverso la sentenza di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso del dipendente.

Per gli Ermellini, sulla base del costante orientamento giurisprudenziale, il motivo è infondato nella parte in cui asserisce che, una volta dichiarata l’inefficacia del licenziamento orale, andavano emesse le pronunce conseguenti e non doveva essere neppure esaminata la domanda tendente ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del secondo recesso, essendo la stessa subordinata al non accoglimento della principale. (Cass 3187/2017)

Premesso che nulla impedisce al datore di lavoro privato di rinnovare il licenziamento nullo per difetto dei requisiti di forma (cfr. Cass. 19.3.2013 n. 6773), va detto che in tal caso opera il principio, già affermato da questa Corte (cfr. fra le più recenti Cass. 20.1.2011 n. 1244), in forza del quale il secondo licenziamento sarà produttivo di effetti nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il primo atto di recesso, con la conseguenza che il risarcimento del danno derivato dalla illegittimità del primo atto dovrà essere limitato alle retribuzioni maturate nell’arco temporale compreso fra i due licenziamenti e, nei rapporti soggetti alla tutela reale, non potrà comprendere la reintegrazione nel posto di lavoro ove il secondo recesso sia legittimo o non venga impugnato (Cass. 6.3.2008 n. 6055). 

Pertanto per il Supremo consesso dai soprarichiamati principi qualora, come nella fattispecie, al primo licenziamento, intimato in forma orale, faccia seguito un secondo licenziamento, non affetto da vizi formali ma illegittimo per assenza di giusta causa, la tutela che il lavoratore può invocare per l’assenza del requisito di forma sarà limitata al periodo compreso fra i due atti di recesso, sicché, ove non sussista il requisito dimensionale richiesto dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, dalla illegittimità del secondo licenziamento deriveranno unicamente gli effetti previsti dalla legge n. 604 del 1966.