La Corte di Giustizia UE con la sentenza depositata il 21 novembre 2024 nella causa C-297/23, intervenendo in tema di dazi doganali, ha ritenuto di applicare il principio dell’elusione fiscale in tema di IVA anche alla normativa doganale ribadendo chein materia di imposta sul valore aggiunto, che un operatore economico è autorizzato a strutturare la propria attività in modo da limitare la sua contribuzione fiscale, occorre constatare che, anche a supporre che tale sentenza possa essere applicata per analogia alla situazione di cui trattasi nel caso di specie, l’argomento delle ricorrenti si basa su una lettura parziale della stessa.” ( sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a. C‑255/02, EU:C:2006:121)

Per i giudici unionali dal contenuto “dell’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato 2015/2446 risulta che tale disposizione è applicabile unicamente quando gli elementi disponibili sono idonei a dimostrare che l’obiettivo del comportamento dell’impresa interessata era quello di evitare l’applicazione della misura di politica commerciale in questione. Pertanto, è solo nell’ipotesi in cui ciò avvenga effettivamente che le autorità competenti sono tenute, in forza di tale disposizione, a considerare tale operazione come non economicamente giustificata.

Infatti ribadiscono i giudici della Corte di Giustizia UE che qualora, sulla base degli elementi disponibili, risulti che lo scopo principale o prevalente di una delocalizzazione fosse quello di evitare l’applicazione di misure di politica commerciale dell’Unione, spetta all’operatore economico interessato fornire la prova che lo scopo principale o prevalente di tale delocalizzazione non era, nel momento in cui è intervenuta la decisione che la riguarda, evitare l’applicazione di tali misure. Secondo il Tribunale, una prova del genere si distingue dalla ricerca a posteriori di una giustificazione economica o della razionalità economica di tale operazione di delocalizzazione.”

Inoltre per la Corte “il criterio decisivo ai fini dell’applicazione di tale articolo 33 è lo scopo principale o prevalente di un’operazione, è necessaria per garantire l’effetto utile di tale disposizione. Infatti, quest’ultima sarebbe in gran parte privata della sua efficacia se dovesse essere interpretata nel senso che essa non si applica per il solo fatto che, oltre allo scopo principale o prevalente di evitare l’applicazione di misure di politica commerciale dell’Unione, una delocalizzazione persegue anche altri obiettivi di ordine secondario.

Pertanto per i giudici unionali qualora lo scopo della delocalizzazione sia evitare l’applicazione dei dazi previsti per i beni realizzati in un paese oggetto di tali dazi a nulla serve delocalizzare la produzione in un altro paese. Per cui, in caso di elusione, non trova applicazione l’origine doganale di un prodotto fondata su indici di natura oggettiva, e dunque tracciabili e riscontrabili, rappresentati dal luogo di effettuazione dell’ultima lavorazione sostanziale, economicamente giustificata e idonea a produrre un oggetto nuovo o una fase importante del processo di lavorazione o da certificati di origine rilasciati dalla Camera di commercio dello Stato di produzione.