L’imputato avverso la decisione della Corte di Appello proponeva ricorso in cassazione in riferimento alla determinazione della pena sotto il profilo della dedotta violazione dell’articolo 99 cod. pen., ritenendo il condannato che il giudice territoriale avesse errato in merito alla applicazione della norma che regola gli aumenti di pena in caso sia contestata la recidiva. I giudici di merito, nella determinazione della pena, hanno tenuto conto dei precedenti penali dell’imputato e ha tratto una valutazione di “pericolosità sociale” da fattori quali la “gravità dei fatti” e l’“ampio arco temporale nei quali i reati si erano consumati”.
Gli Ermellini accolgono la doglianza del ricorrente. I giudici di legittimità precisano che “A tale fine il giudice dovrà condurre il suo esame sul rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e la condanna o le condanne precedenti, per accertare se, ed eventualmente in quale misura, la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto la quale abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione della nuova condotta attualmente sub iudice. In altre parole, il giudice, onde verificare se la reiterazione dell’illecito sia effettivamente sintomatica di una maggiore riprovevolezza della condotta e di un’accresciuta pericolosità del suo autore non dovrà limitarsi a esaminare i fattori significativi della condotta sottoposta in quel momento al suo giudizio, ma dovrà istituire una relazione fra tali fattori e quelli rivenienti dal pregresso corredo penale del prevenuto, esaminando dialetticamente gli uni con gli altri, onde accertare se – in ragione della natura dei distinti reati commessi, del tipo di devianza di cui essi sono espressione e della eventuale omogeneità di essa, della qualità e del grado di offensività da essi dimostrato, della maggiore o minore distanza temporale intercorsa fa un fatto e l’altro nonché della occasionalità della ricaduta nel delitto ovvero della sua rispondenza, una volta comparati i nuovi fatti con quelli precedentemente commessi, a criteri di sostanziale sistematicità – sia possibile esprimere, correlando i fatti del passato con quelli attualmente sottoposti al suo scrutinio, l’esistenza di un legame fra di essi, tale da far ritenere accentuata, proprio in ragione delle inefficaci risposte soggettive del prevenuto alla comminatoria penale, una più intensa pericolosità in capo al soggetto in quel momento giudicando.”
Per i giudici del palazzaccio la Corte distrettuale non ha fatto buon uso dei i criteri indicati dalla Corte Suprema.
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