La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 11945 del 13 marzo 2017 intervenendo in tema sequestro per equivalente a seguito di reati fiscali ha statuito che è legittimo ilsequestro preventivo il cui oggetto è una polizza sulla vita in favore del coniuge.

La vicenda ha riguardato due coniugi che indagati per il reato fiscale per dichiarazione infedele e omessa dichiarazione rispettivamente contemplati dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000 avevano ricevuto il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della polizza vita stipulata dal marito in favore della moglie impiegando la somma di 990.000 euro.

I coniugi avverso il provvedimento di sequestro hanno proposto ricorso ma sia il Giudice delle indagini preliminari, prima, ed il Tribunale del riesame, dopo, hanno respinto le doglianze dei ricorrenti confermando il provvedimento di sequestro preventivo. Avverso l’ordinanza di rigetto del Tribunale del riesame i coniugi propongono ricorso in cassazione.

I giudici di legittimità rigettano il ricorso dei coniugi ritenendo l’operato dei giudici di merito conforme ai principi di diritto. Infatti per i giudici del palazzaccio hanno ritenuto prive di pregio sia la doglianza della moglie secondo cui la somma impiegata per la polizza era di sua esclusiva pertinenza, sia quella del marito riguardante la consistenza del proprio patrimonio, con la possibilità di fornire adeguate garanzie di soddisfazione dei crediti tributari da parte dello Stato.

Infatti per la Corte di Cassazione confermando il principio in base al quale spetta al giudice del merito individuare i beni da sottoporre al vincolo reale e le preferenze eventualmente espresse dall’indagato sono del tutto prive di rilevanza (cfr. Cass., Sez. 2, n. 41049 del 2011) spiega anche perché si può considerare legittimo un provvedimento di sequestro preventivo avente a oggetto una polizza assicurativa sulla vita.

Infatti, gli Ermellini, hanno chiarito che “il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall’articolo 1923 del codice civile attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo (Cass., Sez. 6, n. 12838/2011). Né potrebbe affermarsi il divieto di sequestro alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo disposto nel processo penale (Cass., Sez. 5, n. 43026/2009). ” Quanto, infine, alla legittimità del sequestro in caso di contratto di assicurazione in favore di un terzo, il carattere autonomo del diritto acquistato dal beneficiario, ai sensi dell’articolo 1920, comma 3, cod. civ., a mente del quale “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”, non esclude che i premi versati dall’indagato possano essere sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente poiché, “anche a seguito del pagamento delle relative somme, il denaro non può, comunque, considerarsi come definitivamente uscito dal patrimonio del contraente, venendo accantonato in modo irreversibile ai fini del successivo pagamento al beneficiario, considerata la possibilità di revoca del beneficio, contemplata dall’art. 1921 cod. civ. (secondo cui la designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo precedente, salvo che sia intervenuta la morte del contraente) e considerata, altresì, la possibilità di riscatto e riduzione della polizza ex art. 1925 cod. civ.”.

I giudici della Corte Suprema hanno ritenuto che la polizza vita in questione doveva ritenersi assoggettabile al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente per la possibilità di ricondurre le somme alla “disponibilità” dell’indagato, ossia alla possibilità da parte dell’indagato di avere un potere anche informale ma comunque diretto e oggettivo (Cass., Sez. 3, n. 4097/2016). A ciò si aggiunga che la moglie non ha convinto il Tribunale del fatto che la somma impiegata per la stipula della polizza era di sua pertinenza e non del marito.