Per i reati tributari trova applicazione l’articolo 416 c.p. in relazione ad un’associazione a delinquere.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 26191 depositata il 3 luglio 2024, intervenendo in tema di reati tributaria e misure preventive, ha ribadito che “Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall’indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (ex plurimis: Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359 – 01).”
La vicenda ha riguardato un consulente accusato, tra l’altro, di aver partecipato ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti tributari di indebita compensazione in favore di persone fisiche e giuridiche, in cambio di compensi illeciti. Il GIP autorizzava la misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del riesame in parziale riforma dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale sostituiva la custodia cautelare con con gli arresti domiciliari. Co ricorso in cassazione il difensore censura la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di associazione a delinquere contestato al capo 1).
I giudici di legittimità annullano l’ordinanza impugnata e rinviano per nuovo giudizio al Tribunale.
Gli Ermellini hanno precisato che ” La predisposizione di un programma criminoso ben può consistere nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati-fine un elemento strutturale della fattispecie (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-01), potendo peraltro l’associazione essere progettata per operare per un tempo determinato (Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099); neppure è di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-02).
Ciò che conta per l’integrazione della fattispecie associativa è, tuttavia, che sia stata realizzata una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti (Sez. 6, n. 19783 del 16/04/2013, De Caro, Rv. 255471) e, dunque, vi sia un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro e aa., Rv. 256054).
D’altra parte, nel concorso di persone nel reato continuato l’accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell’associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell’indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un’organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 – 01) “
Pertanto, per il Supremo consesso, lìassociazione a delinquere si caratterizza tre fondamentali elementi:
1) il programma criminoso della associazione può avere ad oggetto la commissione di una serie indeterminata di reati-fine anche di natura eterogenea;
2) la durata del vincolo associativo può anche essere determinata nel tempo;
3) la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dagli associati non esclude la configurabilità del reato, valendo solo quali motivi a delinquere.