La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 46726 depositata il 22 novembre 20123 intervenendo in tema di mancato versamento IVA ha statuito che con riferimento ai reati di cui al d.lgs. 74/2000, che il sequestro per equivalente va riferito all’ammontare dell’imposta evasa, che costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di «profitto», costituito dal risparmio economico da cui consegue l’effettiva sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo (così Sez. IlI n. 1199, 16 gennaio 2012. V. anche SS.UU. n. 18374, 23 aprile 2013).
La vicenda ha riguardato il rappresentante legale e liquidatore di una società, che non aveva versato l’IVA dovuta per importi superiore ai cinquantamila euro, indagato per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 74/2000 nei cui confronti veniva emesso un provvedimento sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente. Avverso il provvedimento l’imputato ricorre al GIP che rigetta la richiesta di revoca. Contro la pronuncia del GIP ricorre al Tribunale del riesame che con ordinanza respinge l’appello dell’imputato.
Il soccombente impugna la decisione del giudice di merito con ricorso, basato su tre motivi di censura, inanzi alla Corte Suprema.
Gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità rammentano il principio secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente possa essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato, in ragione dell’integrale rinvio alle «disposizioni di cui all’articolo 322-ter del codice penale», contenuto nell’art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 (Sez. IlI n.17465, 10 maggio 2012; Sez. IlI n.35807, 6 ottobre 2010; Sez. IlI n. 25890, 7 luglio 2010).
Inoltre nella sentenza in commento viene puntualizzato che la quantificazione del risparmio di cui si è appena detto è comprensiva del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all’accertamento del debito tributario (Sez, V n.1843, 17 gennaio 2012. V. anche Sez. IlI n. 11836, 13 marzo 2013 ).