Non sarebbe possibile trascurare, nell’ambito della dichiarazione delle società per l’anno 2012, il prospetto del quadro RF dedicato alla disciplina delle società di comodo, quantomeno per segnalare il nuovo approccio che dovranno tenere gli operatori nella analisi della propria posizione fiscale. Infatti, intendiamo attenzionare le prime tre caselle del prospetto, all’interno delle quali si individuano quelle che potremmo definire le «vie di fuga» dal regime delle comodo, sia per quanto attiene le società non operative (quelle, cioè, con problemi di ricavi), sia per quanto attiene le società in perdita sistematica (quelle, cioè, con problemi di perdite fiscali dichiarate nel triennio storico di riferimento, costituito dalle annualità 2009-2010-2011). L’intreccio delle tre caselle, infatti, determina la necessità di riepilogare le differenze sussistenti tra le cause di esclusione e le cause di disapplicazione. Le prime (cause di esclusione) sono comuni ai due settori e vanno sempre ricercate nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione, quindi l’anno 2012. Le seconde, cause di disapplicazione, vanno invece differenziate con riferimento:
– al provvedimento del 14 febbraio 2008 (così come integrato lo scorso 11 giugno 2012), per quanto attiene alle società non operative; in tal caso, l’ipotesi evocata dal provvedimento va ricercata nell’anno oggetto di dichiarazione (cioè il 2012);
– al provvedimento dell’11 giugno 2012, per quanto attiene alle società in perdita sistematica; in tal caso, l’ipotesi evocata dal provvedimento va ricercata in uno qualsiasi degli anni del triennio storico di riferimento (2009-2010-2011) e non sull’anno oggetto di dichiarazione.
L’articolo 2, comma 36-quinquies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ha introdotto per le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni) ed i soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territori o dello Stato) che si qualificano “di comodo”, una maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società.
Articoli correlati
Società in perdita sistematica – disapplicazione
Società in perdita sistematica - disapplicazione I costi per acquisizione di beni a leasing non vanno considerati per il calcolo...
Leggi il saggio →Ristrutturazione del debito e ripristino liquidità
In un periodo di crisi economica e finanziaria, che si ripercuote negativamente su una grande pluralità di imprese, la necessità...
Leggi il saggio →Società di comodo cause di esclusione
Società di comodo cause di esclusione I soggetti nei cui confronti trova applicazione la normativa sulle cosiddette "società di comodo"e...
Leggi il saggio →Società di comodo: studio di settore congruo e coerente, società considerata operativa
Società congrue e coerenti escluse dalla normativa sulle società di comodo La normativa sulle società di comodo (prevista dal comma 36-decies,...
Leggi il saggio →Società in fase di start-up non trova applicazione la normativa delle società di comodo – Cassazione ordinanza n. 12829 del 2017
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12829 depositata il 22 maggio 2017 intervenendo in tema di normativa delle società di...
Leggi il saggio →