La compilazione della dichiarazione dei redditi del periodo 2012 è la sede in cui vanno applicate, a regime, le regole già sperimentate dai contribuenti per la compilazione delle istanze di rimborso delle maggiori imposte pagate per effetto della indeducibilità dell’IRAP negli anni dal 2007 al 2011. Senza ripercorrere tutte le problematiche attinenti la materia delle istanze di rimborso IRAP, per le quali si rinvia alla Circ. n. 8/E/2013, è possibile affermare che:
- la dichiarazione dei redditi può essere compilata solo dopo avere «chiuso» la dichiarazione IRAP, in quanto è necessario conoscere quale sia l’ammontare del tributo regionale di competenza del 2012;
- per determinare la quota deducibile del tributo, è necessario conoscere (separatamente) l’ammontare dell’eventuale saldo IRAP 2011 pagato nel 2012, degli acconti pagati nel corso del medesimo periodo (questi ultimi rilevano solo nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta) e delle eventuali somme pagate ad altro titolo (ad esempio per avvisi bonari e/o cartelle esattoriali);
- bisogna verificare l’esistenza di una eccedenza di oneri finanziari rispetto ai proventi finanziari, al fine di poter beneficiare della deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP, come già fatto nelle precedenti dichiarazioni;
- bisogna verificare l’esistenza di costi del lavoro non deducibili ai fini IRAP e l’incidenza degli stessi sul valore della produzione netta (esplicitata mediante rapporto percentuale), al fine di poter determinare la deduzione analitica spettante.
Una volta reperiti tutti i dati necessari, si può iniziare la compilazione della dichiarazione che, sostanzialmente, si estrinseca nelle seguenti indicazioni:
1) occorre effettuare una variazione in aumento per tutta l’IRAP di competenza del periodo di imposta, desunta dal conto economico;
2) occorre effettuare una variazione in diminuzione per la quota forfetaria del 10% dell’IRAP pagata (nei limiti del dovuto, per quanto attiene gli acconti);
3) occorre effettuare una variazione in diminuzione per la quota analitica dell’IRAP gravante sul costo del lavoro non deducibile.
Come spesso accade, la materiale esposizione dei dati nel prospetto non appare difficile, in quanto tutto il lavoro resta arginato a livello extracontabile; per tale motivo, appare consigliabile (pur non essendo obbligatorio) conservare un supporto documentale da esibire in caso di controllo per individuare con prontezza le modalità di determinazione degli importi indicati in dichiarazione.
IRAP dal periodo di imposta 2012
Con il comma 1 dell’articolo 2 del Decreto Salva Italia si riconosce il diritto alla deduzione dal reddito imponibile (ai fini dell’IRPEF e dell’IRES) dell’intero ammontare dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti in base all’articolo 11 del D. Lgs. n. 446/1997.
La norma che integra e sostituisce, abrogandola per la parte relativa alle spese del personale, quella introdotta dall’articolo 6 del D.L. n. 185/2008 con cui, in deroga al generale principio di indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali, era stata per la prima volta consentita, ai fini delle imposte sui redditi, la parziale deducibilità, nella misura del 10%, dell’imposta regionale versata in relazione alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, unitamente alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato.
Appare evidentemente più incisiva la novella introdotta dal 2012, la quale consente invece, con riguardo al costo del lavoro, che la quota IRAP deducibile ai fini delle imposte dirette non sia più determinata in modo forfettario ma venga calcolata in maniera analitica.
In sede di conversione in Legge del decreto, è stata inserita altresì la facoltà di continuare a dedurre, in aggiunta alla quota analiticamente determinata, la quota forfettaria del 10% sulla parte residua dell’imposta regionale versata con riguardo alle spese per interessi passivi eventualmente sostenute.
Per effetto del richiamo all’articolo 99 del TUIR, l’IRAP rilevante per il calcolo della deduzione è quella versata nel periodo di imposta di riferimento a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo.
Per l’acconto si applica il principio di cassa “ponderato”, nel senso che si deve comunque tenere conto dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta (primo acconto versato per il 2012 + secondo acconto 2012 – eventuale credito 2012 in dichiarazione Unico 2013).
L’IRAP versata in acconto, in sostanza, risulterà deducibile solo se e nei limiti in cui riflette l’imposta effettivamente dovuta per lo stesso periodo di imposta di riferimento.
IRAP dal periodo di imposta 2014
Con la legge di stabilità 2013 sono stati aumentati gli sconti IRAP a partire dal periodo d’imposta 2014. L’art.1, comma 484, della Legge n.228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013) prevede infatti un incremento dell’importo della deduzione forfettaria prevista a fronte dell’impiego di dipendenti a tempo indeterminato. Esaminiamo qui di seguito i soggetti beneficiari e gli importi deducibili.
Le deduzioni, introdotte dalla Finanziaria 2007 con l’obiettivo di diminuire l’incidenza degli oneri impropri sul costo del lavoro (il cosiddetto cuneo fiscale), prevedono, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, la deducibilità:
- dell’ammontare complessivo dei relativi contributi assistenziali e previdenziali;
- di un importo forfettario variabile in base alla zona dell’impiego e alle caratteristiche soggettive del lavoratore.
La Legge di stabilità ha incrementato l’importo della deduzione forfettaria su base annua da 4.600 a 7.500 euro; invece, nel caso in cui i dipendenti a tempo indeterminato siano impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la deduzione passa da 9.200 a 15.000 euro.
Per quanto riguarda i lavoratori di sesso femminile (indipendentemente dall’età), nonché per quelli di età inferiore a 35 anni (indipendentemente dal sesso), l’ammontare deducibile passerà da 10.600 a 13.500 euro nella generalità dei casi, e da 15.200 a 21.000 euro nelle regioni svantaggiate citate in precedenza.
La legge é intervenuta aumentando anche la deduzione forfettaria per i soggetti passivi d’imposta con base imponibile non eccedente 180.999,91 euro, prevedendo che saranno ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
- 8.000 euro (al posto degli attuali 7.350) se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 6.000 euro (al posto degli attuali 5.500) se la base imponibile supera 180.759,91 ma non 180.839,91 euro;
- 4.000 euro (al posto degli attuali 3.700) se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro;
- 2.000 euro (al posto degli attuali 1.850) se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro.
Per le società di persone commerciali, gli imprenditori individuali, i professionisti (qualora siano tenuti a versare IRAP) e le associazioni professionali, gli importi delle deduzioni saranno i seguenti:
- 0.500 euro (al posto degli attuali 9.500) se la base imponibile non supera 180.759,91;
- 7.875 euro (al posto degli attuali 7.125) se la base imponibile supera 180.759,91 ma non 180.839,91 euro;
- 5.250 euro (al posto degli attuali 4.750) se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro;
- 2.625 euro (al posto degli attuali 2.375) se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro.
Data la decorrenza a partire dal periodo d’imposta 2014, gli effetti di tali aumenti si manifesteranno con il Modello Unico2015. Pertanto nel Modello Unico 2014 si dovranno calcolare le deduzioni sulla base dei “vecchi” importi.
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