La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22025 depositata il 21 settembre 2017 intervenendo in tema di accertamento standardizzato ha affermato che è legittimo l’accertamento basato sul ‘redditometro’ nei confronti del capofamiglia, a condizione di tenere in considerazione “l’incidenza dei redditi percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare”.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato un avviso di accertamento fondato sul cosiddetto “redditometro”. L’Agenzia delle Entrate aveva imputato, nell’azione di accertamento, gli indici di capacità contributiva “all’effettivo titolare e il reddito accertato sinteticamente attraverso tali indici è stato ridotto dai redditi prodotti e dichiarati dai familiari del contribuente, considerando, dunque, l’apporto degli stessi al tenore di vita accertato dall’Ufficio”
Il Contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria.n In particolare i giudici della Commissione tributaria nel ritenere illegittimo l’accertamento disposto dall’Agenzia delle Entrate hanno precisato che “per determinare la capacità contributiva della famiglia deve farsi riferimento al reddito di tutti i partecipanti, complessivamente, evitando di riferire gli indici di capacità contributiva ad uno solo dei componenti del nucleo familiare”.
Avverso tale decisione l’Amministrazione finanziaria propone ricorso in cassazione.
Gli Ermellini accolgono le doglianze dell’Agenzia delle Entrate secondo cui “ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche, assume rilevanza la disponibilità dei beni e servizi indicati nella tabella allegata allo stesso decreto ministeriale in capo alla singola persona fisica, e non ad una entità autonoma e allo stato giuridicamente inesistente ai fini fiscali quale è la famiglia”.
I giudici di legittimità hanno precisato, in base ad un orientamento ormai consolidato, che la normativa sull’“accertamento sintetico del reddito”, prevede “da un lato, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi)” e “dall’altro si possono contemplare le spese per incrementi patrimoniali, cioè quelle – di solito elevate – sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente”.
Inoltre, per la Corte Suprema, resta salva “la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli soprattutto minori), o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore”.
Per i giudici della Corte Suprema occorre un nuovo giudizio in Commissione tributaria regionale sulla base che “la rilevanza della situazione familiare opera ai fini non già della disponibilità dei beni e servizi indici di capacità contributiva, bensì dell’incidenza dei redditi percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare”.
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