A seguito della pubblicazione del decreto interministeriale dei Ministeri dell’Interno, Economia e Agricoltura del 27 maggio 2020 sul n. 137 della Gazzetta Ufficiale è divenuta operativa la procedura di regolarizzazione:

  • di rapporti di lavoro sommerso o  di nuove assunzioni , da parte dei datori di lavoro;
  • dei permessi temporanei per la ricerca di lavoro da parte di lavoratori immigrati con permesso scaduto.

Pertanto, in base all’articolo 1 del suddetto decreto, le istanze possono essere presentate esclusivamente con modalità informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 luglio 2020 sull’applicativo disponibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ e la procedura sarà gestita dallo Sportello unico per l’immigrazione.

In particolare si evidenzia che le domande saranno gestite:

  1. dallo Sportello unico per l’immigrazione per nuove assunzioni vanno inviate solo in forma telematica dalle ore 7.00 del 1° giugno 2020 alle ore 22.00 del 15 luglio sull’applicativo  del Ministero dell’Interno all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, e la procedura sarà gestita dallo Sportello unico per l’immigrazione.
  2.  dall’INPS per regolarizzare rapporti di lavoro irregolare già in corso con cittadini italiani o comunitari sempre dal 1° giugno al 15 luglio 2020, sull’apposita pagina presente su www.inps.it.

L’articolo 103 “Emersione di rapporti di lavoro” del d.l. n. 34/2020 (decreto rilancio) ha previsto la possibilità di sanatoria ai lavoratori non in regola sia italiani che stranieri. La stessa norma prevede che dal 19 maggio alla conclusione dell’esame delle  richieste di regolarizzazione ,   la sospensione per i procedimenti penali e amministrativi connessi con il lavoro irregolare e la permanenza senza permesso sul territorio nazionale,  ad eccezione di quelli per gravi reati sia nei confronti dei datori di lavoro che dei lavoratori.

Settori economici interessati

La sanatoria dei rapporti di lavoro interessa i seguenti settori:

  • agricoltura;
  • allevamento e zootecnia;
  • pesca e acquacoltura;
  • assistenza alla persona;
  • lavoro domestico.

Datore di lavoro

I datori di lavoro, dei settori sopra indicati, che vogliano procedere alla regolarizzazione di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o comunitari, devono presentare l’istanza telematica all’Inps, al 1° giugno al 15 luglio 2020, sull’apposita pagina presente su www.inps.it.

Il datore di lavoro che attiva la procedura di sanatoria dovrà pagare la somma di euro 500  per ogni domanda ed un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale che sarà determinato successivamente.

Cittadino straniero per permesso di soggiorno temporaneo

La domanda di sanatoria può essere inviata anche dal cittadino straniero, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, al fine di ottenere un permesso della durata di sei mesi, convertibile in permesso di lavoro in caso di assunzione, dimostrando di aver svolto attività nei settori interessati dalla norma. In quest’ultimo caso, le istanze andranno presentate, sempre nel citato arco temporale, direttamente alla Questura.

Il cittadino straniero dovrà pagara la somma di euro 30 ed il costo della marca da bollo di 16 euro,   l’accesso alla procedura di 130 euro.

Dimostrazione della presenza in Italia alla data del 8 marzo 2020

Per poter presentare la domanda di permesso di soggiorno temporaneo il cittadino straniero deve:

  • essere stato sottoposto  a  rilievi fotodattiloscopici  prima dell’8 marzo 2020
  • aver soggiornato in  Italia  precedentemente all’8 marzo 2020 in forza della dichiarazione  di  presenza  o  essere  in  possesso  di  attestazioni  di data  certa  provenienti  da organismi pubblici;

Per la dimostrazione  dei rapporti di lavoro precedenti occorre presentare almeno uno dei seguenti documenti:

  • certificazione rilasciata dal Centro per l’impiego
  • contratto di lavoro; cedolino di paga;
  • estratto conto previdenziale;
  • modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro;
  • fotocopia di assegno bancario relativo alla  la retribuzione o altre ricevute  relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro;
  • ricevute di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPa stampata dal portale Inps;
  • comunicazioni  di posta elettronica e/o Sms dal servizio  MyInps, relative a prestazioni di lavoro occasionale in ambito domestico ,
  • qualsiasi corrispondenza cartacea tra  datore di lavoro e lavoratore che possa dare  riscontro dell’attività lavorativa.

Requisiti ed esclusioni

Il Decreto Ministeriale pubblicato che detta le norme operative per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro detta alcune condizione economica per i datori di lavoro che intenda procedere alla regolarizzazione ( procedura di emersione ) che di seguito si riportano:

  • sia persona fisica, che ente o società, devono aver un reddito imponibile o  un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui;
  • per l’emersione  per un rapporto di lavoro che interessi familiari, conviventi o meno, affetti da patologie o disabilità il reddito imponibile del datore  deve essere pari o superiore a 20.000 euro annui qualora il nucleo familiare sia composto da un solo soggetto percettore di reddito, ed almeno di euro 27.000 euro annui qualora il nucleo familiare sia composto da  più soggetti conviventi.

Per poter presentare la domanda di permesso temporaneo i cittadini extracomunitari devono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati:

  • permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019
  • essere presenti sul territorio nazionale già alla data dell’8 marzo 2020  .
  • che abbiano svolto attività di lavoro nei settori  citati  prima del 31 ottobre 2019  sulla base di documentazione riscontrabile dall’Inps.

Infine non possono accedere alla regolarizzazione i datori di lavoro o i lavoratori:

  • condannati, anche in via non definitiva, per gravi reati tra cui il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tratta finalizzata alla prostituzione e allo sfruttamento dei minori,  caporalato:
  • i lavoratori stranieri interessati da provvedimenti di espulsione per gravi motivi,  condannati, anche in via non definitiva  per reati conto la liberta personale , stupefacenti,  terrorismo o segnalati  come minaccia per l’ordine pubblico.

Modalità di pagamento del contributo per la regolarizzazioni

Con la risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020 ha statuito i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” dei contributi forfettari :

  • “REDT” denominato “Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art.103, comma 1, D.L. n. 34/2020”;
  • “RECT” denominato “Cittadini stranieri – contributo forfettario 130 euro – art.103, comma 2, D.L. n. 34/2020”.

Nella risoluzione n. 27/E viene precisato, per la compilazione, che:
– nella sezione “contribuente” vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro (per il codice tributo “Redt”) e del cittadino straniero (per il codice tributo “Rect”)
– nella sezione “erario ed altro” vanno indicati nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, esclusivamente per i versamenti effettuati con il codice tributo “Redt”, il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17; nel campo “codice”, i codici tributo “Redt” o “Rect”; nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”; nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500 euro (per il codice “Redt”), ovvero di 130 euro (per il codice “Rect”).