La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 26930 depositata il 30 maggio 2017 intervenendo in tema di sanzioni penali fiscali per omesso versamento di IVA ha affermato che è penalmente responsabile l’ex amministratore che dopo la cessazione dalla carica e prima che sia nominato il successore, presenta la dichiarazione annuale per cui soggiace al provvedimento di sequestro preventivo per equivalenza.
- La vicenda ha riguardato l’ex amministratore di una società che aveva omesso il versamento IVA per cui a lui veniva imputata la responsabilità, a titolo di concorso (art. 110 c.p.), per il reato previsto dall’articolo 10-ter del D.lgs. n. 74 del 2000 sebbene l’IVA non versata si riferisse a una dichiarazione presentata per conto della società il 27/09/2013, ben 11 giorni dopo la sua cessazione dalla carica di amministratore. Per tale accusa nei suio confronti veniva emesso dal GIP un decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca “per equivalente” ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 322-ter cod. pen.e 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000.
- Avverso tale provvedimento l’ex amministratore proponeva ricorso al Tribunale del Riesame rigettò il gravame proposto dall’indagato.
L’imputato avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso proposto dall’indagato avverso un decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca “per equivalente” emesso dal Gip nei confronti dell’ex amministratore e del suo successore.
Gli Ermellini hanno ritenuto che il Tribunale del Riesame ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e ritenendo non rilevante la circostanza della cessazione della carica di amministratore prima della presentazione della dichiarazione fiscale in questione, con seguente configurabilità della responsabilità, di tipo concorsuale, dell’ex amministratore per il mancato versamento dell’imposta nel termine di legge da parte del suo successore.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che non risponde del reato di omesso versamento di IVA, colui che avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto al pagamento dell’imposta nel termine previsto dall’articolo 10-ter del D.lgs. n. 74 del 2000, quando egli abbia successivamente dismesso la carica formale cui era connessa la presentazione della dichiarazione in questione. Diversamente viene chiamato a rispondere del reato per omesso versamento IVA colui che abbia perduto “artatamente” la carica di amministratore della persona giuridica soggetto IVA, oppure chi abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a norma dell’articolo 110 del codice penale, all’omissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell’imposta dichiarata (v. Cass. n. 53158 del 2014 e n. 12248 del 2014).
Nella sentenza in commento i giudici del palazzaccio rilevano che “pur non potendo dubitarsi che il reato sia stato portato a consumazione, a seguito dell’omesso versamento delle somme dovute alla scadenza del termine, quando l’indagato aveva formalmente dismesso la carica di amministratore, nondimeno il compimento, da parte sua, di un atto gestorio (quale la presentazione della dichiarazione fiscale) anche dopo la cessazione dalla carica e prima della nomina del nuovo amministratore ha fondato, come logicamente sottolineato dall’ordinanza impugnata, un rilevante elemento indiziario non contraddetto da acquisizioni di contrario significato.”