Il principio della responsabilità solidale negli appalti si applica ai nuovi contratti e ai rinnovi stipulati dopo il 12 agosto 2012. Le regole introdotte dal DL Sviluppo 83/2012 non valgono solo per i lavori edili, ma anche per prestazioni di servizi rese nell’ambito dei contratti di appalto o subappalto. Sono invece escluse le forniture.
Come noto l’art. 35, commi 28, 28-bis e 28-ter del DL 223/06 (come modificato, da ultimo, dall’art. 13-ter del DL 83/12) ha introdotto, oltre alla responsabilità solidale dell’appaltatore per taluni adempimenti fiscali a carico del subappaltatore, una sanzione amministrativa pecuniaria – da 5.000 a 200.000 euro – nel caso in cui il committente provveda ad effettuare il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione fiscale richiesta.
La circolare 2/E/2013, che integra la circolare n. 40/E del 2012, spiega che il subappaltatore è una figura solo eventuale e che il principio della responsabilità solidale si applica sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente.
Come già chiarito con la circolare n. 40/E/2012, la norma vale per i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore del DL Sviluppo. La nuova circolare spiega che l’eventuale rinnovo del contratto è equivalente ad una nuova stipula, quindi la responsabilità solidale deve essere applicata ai contratti che, anche se stipulati in data precedente, sono stati rinnovati dopo il 12 agosto 2012.
La disciplina in parola non trova applicazione nei casi di esclusione soggettiva dall’ambito applicativo della responsabilità solidale le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini Iva, il “condominio”, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33. L’esclusione oggettiva della nuova disciplina opera per le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto o subappalto di opere e servizi, quali, ad esempio:
- gli appalti di fornitura dei beni;
- il contratto d’opera, disciplinato dall’art. 2222 c.c. (es. prestazioni professionali e piccoli artigiani);
- il contratto di trasporto di cui agli artt. 1678 ss. c.c.;
- il contratto di subfornitura disciplinato dalla L. 18.6.98 n. 192;
- le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
Per agevolare gli adempimenti, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione sulla regolarità dei versamenti può essere rilasciata in modo unitario o fornita con cadenza periodica. Al momento del pagamento, però, devono risultare in regola tutti i versamenti non certificati in precedenza.
Se i pagamenti vengono effettuati con bonifici bancari o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata, la regolarità dei versamenti fiscali va accertata al momento in cui il committente o l’appaltatore effettua la disposizione bancaria. Non devono invece essere presi in considerazione i versamenti scaduti dopo l’accreditamento delle somme al beneficiario.
Normative
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