Il principio della responsabilità solidale negli appalti si applica ai nuovi contratti e ai rinnovi stipulati dopo il 12 agosto 2012. Le regole introdotte dal DL Sviluppo 83/2012 non valgono solo per i lavori edili, ma anche per prestazioni di servizi rese nell’ambito dei contratti di appalto o subappalto. Sono invece escluse le forniture.
Come noto l’art. 35, commi 28, 28-bis e 28-ter del DL 223/06 (come modificato, da ultimo, dall’art. 13-ter del DL 83/12) ha introdotto, oltre alla responsabilità solidale dell’appaltatore per taluni adempimenti fiscali a carico del subappaltatore, una sanzione amministrativa pecuniaria – da 5.000 a 200.000 euro – nel caso in cui il committente provveda ad effettuare il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione fiscale richiesta.
La circolare 2/E/2013, che integra la circolare n. 40/E del 2012, spiega che il subappaltatore è una figura solo eventuale e che il principio della responsabilità solidale si applica sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente.
Come già chiarito con la circolare n. 40/E/2012, la norma vale per i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore del DL Sviluppo. La nuova circolare spiega che l’eventuale rinnovo del contratto è equivalente ad una nuova stipula, quindi la responsabilità solidale deve essere applicata ai contratti che, anche se stipulati in data precedente, sono stati rinnovati dopo il 12 agosto 2012.
La disciplina in parola non trova applicazione nei casi di esclusione soggettiva dall’ambito applicativo della responsabilità solidale le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini Iva, il “condominio”, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33. L’esclusione oggettiva della nuova disciplina opera per le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto o subappalto di opere e servizi, quali, ad esempio:
- gli appalti di fornitura dei beni;
- il contratto d’opera, disciplinato dall’art. 2222 c.c. (es. prestazioni professionali e piccoli artigiani);
- il contratto di trasporto di cui agli artt. 1678 ss. c.c.;
- il contratto di subfornitura disciplinato dalla L. 18.6.98 n. 192;
- le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
Per agevolare gli adempimenti, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione sulla regolarità dei versamenti può essere rilasciata in modo unitario o fornita con cadenza periodica. Al momento del pagamento, però, devono risultare in regola tutti i versamenti non certificati in precedenza.
Se i pagamenti vengono effettuati con bonifici bancari o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata, la regolarità dei versamenti fiscali va accertata al momento in cui il committente o l’appaltatore effettua la disposizione bancaria. Non devono invece essere presi in considerazione i versamenti scaduti dopo l’accreditamento delle somme al beneficiario.
Normative
Articoli correlati
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 agosto 2019, n. 20849 - La responsabilità solidale negli appalti ha sanzionato, per l'omissione contributiva, solo il responsabile dell'inadempimento, escludendo le sanzioni dal vincolo solidale
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18250 depositata il 7 giugno 2022 - Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5415 - In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5415 - In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del…
- Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, sentenza n. 3621 del 6 maggio 2022 - I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, prevedendo l'art. 63 comma…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 16283 depositata l' 8 giugno 2023 - In tema di pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i dipendenti dell’appaltatore, la responsabilità quale coobbligato solidale ex articolo 29 decreto legislativo n. 276…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…