La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 25495 depositata il 13 novembre 2013 intervenendo in materia di dichiarazione IVA ha statuito che l’onere della prova è a carico del contribuente, nel caso in cui esso è colpito da un avviso di rettifica per non avere presuntivamente contabilizzato dei corrispettivi.
La vicenda ha riguardato una verifica fiscale operata nei confronti di una società sottoposta a procedura concorsuale. A seguito di tale controllo veniva rilevato all’interno della contabilità della società in fallimento, l’omessa contabilizzazione di ricavi , fatture e corrispettivi, al termine veniva redatto PVC. Sulla base di tale processo verbale di constatazione veniva emesso e notificato alla Curatela un avviso di rettifica.
Il Curatore fallimentare avverso tale atto impositivo proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale , che accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’avviso di rettifica limitatamente all’ammontare dei corrispettivi ritenuti non registrati, fermo restando l’accertamento dell’omessa registrazione di fatture. Il Fisco impugnava la sentenza del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che rigettava l’appello dell’Amministrazione è confermava la sentenza di primo grado. In particolare i giudici di appello hanno ritenuto non corretto il criterio di calcolo della percentuale di ricarico, mediante il ricorso al criterio della media aritmetica semplice, anziché a quello della media ponderale, e non adeguatamente motivato l’atto impositivo mediante il richiamo per relationem al processo verbale di constatazione.
L’Amministrazione Finanziaria propone la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure con ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono le doglianze dell’Agenzia delle Entrate, puntualizzando, in particolare, che in “tema di rettifica delle dichiarazioni ai fini IVA, invero, l’infedeltà, che legittima il ricorso al procedimento di rettifica ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/72, è accertata nei modi ivi previsti, anche mediante dati e notizie raccolti con le modalità stabilite dall’art. 51 del decreto cit., ovvero con ricorso a presunzioni semplici, a conforto delle quali l’Ufficio non è tenuto ad offrire altre prove “concrete”, essendo, invece, il contribuente tenuto ad offrire l’eventuale prova contraria (Cass. 15299/08, 1575/07).”
Tale interpretazione costituisce la parte più controversa della pronuncia in esame. Infatti per i giudici supremi l’interpretazione delle norme sull’applicazione dell’accertamento che sono basati, ove fosse applicato il metodo analitico puro, su presunzioni di natura legale relativa, cioè dove l’onere della prova è a carico del contribuente. Anche se nel caso di specie siamo in tema IVA, sempre di presunzione semplice si tratta, in quanto la presunzione legale deve essere espressamente accompagnata da un’esplicita previsione di legge.
I giudici di legittimità affermano nelle motivazioni della sentenza in commento che “la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia: a) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame; b) applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato; c) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni (Cass. 3197/13). Sotto il profilo della composizione merceologica del campione esaminato va, per vero, tenuto conto del fatto che l’adozione dei diversi criteri della media aritmetica semplice e della media ponderale dipende, in buona sostanza, dalla natura rispettivamente omogenea o disomogenea degli articoli esaminati e dei relativi ricarichi (Cass. 26312/09).”