La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una S.r.l. che era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’articolo 10-bis del D.lgs. n. 74 del 2000, non avendo versato, nei termini di legge, le ritenute fiscali sugli emolumenti erogati nell’anno d’imposta 2011 per un ammontare complessivo di 115.697,82 euro.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 158 del 2015, con cui è stato disposto lìelevazione della soglia di punibilità dai precedenti 50.000,00 euro agli attuali 150.000 euro, il condannato ha chiesto al Tribunale ai sensi dell’articolo 673, comma 1, del Codice di proceduta penale, la revoca del decreto penale di condanna emesso dal GIP; ma la richiesta è stata respinta, sul rilievo che in casi del genere, dove il fatto originariamente contestato risulti inferiore, nel “quantum”, alla nuova soglia di punibilità, non si può ritenere che esso non sia più previsto dalla legge come reato, con conseguente impossibilità di applicare gli artt. 2, comma 2, e 673, comma 1, Cod. pen.
Avverso l’ordinanza del Tribunale il condannato propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini ritengono fondato il ricorso del ricorrente ed annullano senza rinvio la decisione del Tribunale enunciando il principio di diritto secondo cui “La nuova fattispecie di reato di cui all’art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, come modificata dall’art. 7, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 158 del 2015, che ha elevato a 150.000,00 l’importo delle ritenute certificate non versate, ha determinato l’abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo.”
Pertanto in base al predetto principio di diritto i Giudici di legittimità hanno ritenuto applicabili al caso di specie gli artt. 2, comma 2. Cod. pen. (“Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”) e 673, comma 1, Cod. pen. (“Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti”).
Perciò il decreto penale di condanna riguardante l’imprenditore marchigiano è stato revocato dal Collegio di legittimità “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
I giudici del palazzaccio precisano che la regola prevista dall’articolo 2, comma 2, cit., costituisce la declinazione codicistica del principio di necessaria offensività del reato di derivazione costituzionale. Il fatto che nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce più reato equivale ad affermare e a riconoscere il fondamentale principio che la pena, nel nostro ordinamento, non viene inflitta per la mera disubbidienza al precetto, ma per la lesione o la messa in pericolo di un bene, di un valore, di un interesse, ritenuto meritevole di tutela mediante l’imposizione del precetto. Quando questo giudizio cambia, ne risente la disciplina penale delle condotte che di quel bene/valore/interesse erano ritenute lesive.
Per la Suprema Corte, il mutato giudizio di offensività si è tradotto nel restringimento dell’area di penale rilevanza, con assegnazione a quella amministrativa delle condotte che si collocano al di sotto della nuova soglia. Si è così verificata un’ipotesi di abrogazione parziale del reato in ordine a tutte le fattispecie relative agli omessi versamenti non superiori alla nuova soglia.
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