La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 19699 depositata il 7 maggio 2018 intervenendo in tema di revoca della condanna passate in giudicato a seguito di “abolitio criminis” ha riaffermato che il soggetto condannato per evasione tributi a seguito della modifica della soglia di punibilità può, ai sensi dell’art. 673, comma 1, cod. proc. pen., richiedere la revoca della condanna. (in precedenza vedi Cass. pen. Sez. 3 nn. 15172 – 10810 -8421/2018 e n. 34362/2017).

La vicenda ha riguardato un contribuente che era stato condannato per il reato di cui all’articolo 10-ter D.lgs. n. 74 del 2000 (omesso versamenti IVA oltre soglia) e le sentenze di condanna erano divenute definitive. Il condannato aveva fatto ricorso al Tribunale ai sensi degli artt. 673, comma 1, cod. proc. pen. e 2, comma 2, cod. pen. per la revoca delle due condanne a seguito della modifiche della soglia di punibilità intervenuta dal D.Lgs. n. 158 del 2015 art. 8 (Innalzamento da da 50.000 a 250.000 euro la soglia prevista dall’art. 10-ter  del D.Lgs. n. 74/2000).

I giudici aditi respingevano la richiesta del condannato ritenendo che la riforma di cui al D.Lgs. n. 158/2015, pur incidendo su un elemento costitutivo del reato e pur rendendo le condotte contestate penalmente irrilevanti, non ha comportato alcuna “abolitio criminis”, ma soltanto «un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, rispetto al quale trova applicazione la disciplina dell’art. 2, comma 4, cod. pen.». Per cui secondo il Tribunale la retroattività della norma favorevole sarebbe preclusa dall’intervenuta irrevocabilità delle sentenze di condanna.

Avverso la decisione dei giudici di merito veniva proposto ricorso in cassazione.

Gli Ermellini, dando continuità al principio già affermato, hanno accolto la doglianza del ricorrente ritenendo che la modifica dell’art. 0-ter D.lgs. n. 74 del 2000 come modificato dal D.lgs. n. 158/15 abbia comportato l’abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva a oggetto somme pari o inferiori a detto importo, e in considerazione dell’abrogazione parziale trovano applicazione gli articoli 2, comma 2, cod. pen.

I giudici supremi nella sentenza in commento precisano che, «quando l’abolitio criminis viene dedotta in sede esecutiva, al giudice è richiesta la valutazione in astratto della fattispecie oggetto della sentenza rispetto al nuovo assetto del sistema penale; ciò anche se la norma incriminatrice non sia stata interamente abrogata, ma sia stata riscritta con una riduzione del relativo ambito di operatività, come nel caso di specie. In tale ipotesi, il giudice dell’esecuzione, qualora non ritenga sufficiente l’analisi del capo di imputazione, può anche scendere nell’esame degli atti processuali per verificare e accertare, attraverso di essi, la consistenza e i contorni della condotta, senza però valutare di nuovo il fatto, mediante un giudizio di merito non consentito. […] Nel caso in esame, lo stesso giudice dell’esecuzione ha riconosciuto la circostanza che i versamenti omessi dall’imputato non superano la soglia di punibilità introdotta dalla modifica legislativa del 2015».