La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10524 del 28 aprile 2017 intervenendo in tema dei requisiti del ricorso tributario ha affermato che la nullità del ricorso tributario è ammessa solo in casi estremi.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui, a seguito di un’indagine finanziaria effettuata sui rapporti intrattenuti dal contribuente con banche italiane, venivano notificati due avvisi di accertamento per maggior reddito imponibile per alcuni accrediti proveniente da banche estere.
Il contribuente impugnava i due atti impositivi con ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale poiché ritenuti, dal contribuente, illegittimi in quanto residente a Montecarlo ed inoltrele movimentazioni bancarie erano solo dei giroconti. La CTP accoglieva parzialmente le doglianze riducendo il reddito imponibile. Avverso la decisione di primo grado, il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, i cui giudici ritenevano, accogliendo l’eccezione dell’Agenzia, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per per violazione dell’art. 18, commi 2 lett. e) e comma 4 del DLgs n. 546/92. Ritengono i giudici di appello che la narrazione in fatto e diritto sia lacunosa. In particolare, i giudici, dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si evincerebbero esclusivamente brevi cenni in fatto ad una vicenda finanziaria del contribuente, ma la narrazione per i giudici regionali sarebbe lacunosa in punto di diritto, proprio perché dalla semplice lettura del ricorso non è dato evincere perché i comportamenti finanziari del contribuente siano legittimi e sia illegittima l’attività accertativa.
Il contribuente propone ricorso in cassazione, avverso la decisione di secondo grado, fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini, accolgono il ricorso proposto, precisando che “il giudizio tributario è certo caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado (Sez. 5, n. 25756 del 05/12/2014).”
Pertanto, per i giudici di legittimità, “ai fini della enunciazione dei motivi previsti a pena inammissibilità del ricorso dall’art. 18/2 lett. e) del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, è sufficiente anche un riferimento sommario ai motivi stessi. Insomma, la sanzione dell’inammissibilità è connessa solo alla mancanza assoluta, ovvero all’assoluta incertezza, ricorrendo quest’ultimo caso, allorquando l’enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l’individuazione del nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.”