La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19641 depositata il 21 settembre 2020 intervenendo in tema soggetto legittimato al rimborso del credito IVA di una società estinta ha affermato che “il socio della società estinta può legittimamente agire per ottenere l’intero credito della suddetta società, sicché la pronuncia censurata non correttamente ha ritenuto di dovere limitare il diritto del socio al credito Iva in misura pari alla propria quota di partecipazione societaria”

La vicenda ha riguardato il liquidatore ed ex socio di una società a responsabilità limitata estinta e cancellata dal registro delle imprese che presentava, in data successiva alla cancellazione della s.r.l., una istanza di rimborso Iva. L’Agenzia delle Entrate rigettava la domanda di rimborso IVA. Avverso il diniego della richiesta di rimborso IVA il contribuente, nella sua duplice qualità di liquidatore e socio, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accoglievano le doglianze del ricorrente. L’Amministrazione finanziaria, avverso la decisione della CTP, proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accoglievano parzialmente l’appello dell’Ufficio. In particolare i giudici della CTR ritenevano che, a seguito della cancellazione della società era intervenuta l’estinzione della medesima, sicché i rapporti alla stessa facenti capo erano riferibili ai soci, i quali erano subentrati sia nel lato attivo che passivo dei medesimi, per cui il contribuente in carenza di rappresentanza processuale degli altri soci, era quindi legittimato ad ottenere il rimborso, ma solo in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale. Il socio avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi di censura.

Gli Ermellini accolgono il primo e secondo motivo del ricorso proposto dal ricorrente in qualità di ex socio. In particolare i giudici di legittimità ribadiscono che  rispetto agli ex soci, “qualora all’estinzione della società, di persone o di capitalì, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci…; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa”

I giudici del palazzaccio ricordano l’orientamento delle SS.UU. secondo cui “il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri trai soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione”, tra cui l’esclusione di ipotesi di litisconsorzio per l’eventualità di azione individuale di uno dei comunisti”