La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 25353 depositata il 11 novembre 2013 intervenendo in materia di rimborso IVA ha affermato che l’azienda che chiude l’attività o che è stata dichiarata fallita ha diritto al rimborso del credito IVA anche quando non ha presentato il modello “VR”. Inoltre ha ribadito che il diritto si prescrive in dieci anni.
La vicenda ha riguardato una società che aveva cessato l’attività e che aveva presentato un istanza di rimborso IVA che rimane senza alcuna risposta dell’Amministrazione finanziaria. Pertanto la società presenta il ricorso, contro il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accolgono le doglianze del ricorrente. L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione del giudice di prime cure propone ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che conferma la sentenza di primo grado.
L’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza dei giudici di merito deposita un ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema. In particolare l’Ufficio lamentava la violazione di legge nella parte in cui la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto spettante il rimborso IVA nonostante la mancata presentazione del modello VR. In ogni caso il diritto della contribuente si era prescritto per decorso del termine biennale di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Gli Ermellini, ritenendo infondate le doglianze del ricorrente rigettano il ricorso, confermano, con la pronuncia in commento, l’orientamento prevalente della stessa Corte secondo cui la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta, a seguito della cessazione dell’attività, normata dall’articolo 30 comma 2 del D.P.R. n. 633 del 1972, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l’attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo (cfr., tra le altre, Cass. n. 9794 del 2010, n. 13920 del 2011 e nn. 14070 e 23580 del 2012).
I giudici di legittimità sottolineano nelle motivazioni della pronuncia che “L’articolo 30, laddove dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno in cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell’anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l’attività o che sono fallite, di ricorrere all’istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d’imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l’imposta assolta su acquisti e importazioni nel corso delle future operazioni imponibili” (cfr. Cass. n. 5486 del 2004).
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