L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 112 de 06 dicembre 2016 ha fornito alcuni chiarimenti sulla procedura da seguire nell’ipotesi in cui la richiesta di rimborso IVA presentata da un contribuente, non corredata da garanzia, sia munita di un visto di conformità sottoscritto da un professionista abilitato, il quale ha stipulato una polizza assicurativa, afferente alla responsabilità civile, con un massimale inferiore all’ammontare del rimborso IVA.
In particolare l’istante, ossia un Ufficio territoriale, per il tramite della Direzione regionale, ha chiesto se il visto di conformità si debba ritenere inefficace per l’importo chiesto a rimborso e, pertanto, la società debba presentare garanzia ai sensi dell’art. 38-bis, comma 5 del DPR n. 633/1972, oppure se occorra solo chiederla nel caso di crediti chiesti a rimborso di importo superiore a 30.000 euro, quando si verificano le situazioni di rischio elencate all’articolo 38-bis del DPR 633/72.
La presenza della garanzia assicura all’Erario la possibilità di recuperare il credito rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza. Come già anticipato, al di fuori dei casi di cui sopra, i crediti superiori a 30.000,00 euro possono essere rimborsati – al verificarsi dei requisiti soggettivi attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio – previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza recante il visto di conformità.
L’Amministrazione finanziaria ha ribadito il contenuto della Come chiarito con Circolare n. 7/E 2015 ed ha precisa che la polizza mira a garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell’eventuale danno arrecato, nonché il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate ai soggetti che rilasciano il visto di conformità.
Per quanto concerne il massimale la norma dispone che deve essere ‘adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate’.
Nulla dispone in merito alla necessità, per avere efficacia, della parità tra l’importo del massimale della polizza e i crediti indicati e chiesti a rimborso. Nel caso prospettato il visto di conformità non può considerarsi privo di efficacia perché la polizza assicurativa del professionista ha un massimale più basso dell’importo chiesto a rimborso.
Non è possibile obbligare il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso. Concludere diversamente, oltre ad avere l’effetto di traslare l’onere del costo della garanzia in capo ad un soggetto terzo (il professionista), sarebbe in contrasto con la ratio della norma.
Trattasi, quindi, di una responsabilità civilistica nei confronti del cliente e del terzo creditore, mentre la garanzia disposta dall’articolo 38-bis in commento è volta ad assicurare all’Erario la possibilità di recuperare il credito fiscale rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza.
Ciò posto, nel caso specifico il visto di conformità non può considerarsi privo di efficacia con la conseguenza che, non si po’ obbligare il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso – né totale né parziale – salvo che lo stesso non si trovi in uno dei casi di cui al comma 4 dell’articolo 38-bis.
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