La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14875 depositata il 13 luglio 2020 intervenendo in tema accertamento e di sanzioni tributarie ha ribadito che “nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente, in quanto detta norma “intende regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente, e, in particolare, l’ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell’interesse della persona giuridica medesima” ciò in quanto “l’applicazione della norma eccezionale introdotta dal citato art. 7 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l’autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore”.
La vicenda ha riguardato una società cooperativa ed il suo presunto “amministratore di fatto” a cui venivano notificati due avvisi di accertamento con cui si contestavano nei confronti della società un maggiore reddito imponibile ai fini Ires, Irap e Iva, in relazione a fatture emesse, per operazioni oggettivamente inesistenti, al fine di creare inesistenti crediti Iva – irrogando le relative sanzioni, in solido anche all’amministratore di fatto. Avverso tali atti la cooperativa e l’amministratore di fatto proponevano ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure rigettavano le doglianze dei ricorrenti. I due ricorrenti avverso la decisione della CTP proponevano appello alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello rigettavano i ricorsi dei due ricorrenti. La società cooperativa e l’amministratore di fatto avverso la sentenza della CTR proponevano ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso. In particolare, i giudici di legittimità chiariscono che “l’applicazione della norma eccezionale introdotta dal citato art. 7 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l’autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l’applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito.”
Pertanto alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte anche l’amministratore di fatto risponde delle sanzioni tributarie irrogate alla società qualora la stessa non è altro che una cartiera costituita solo per scopi personali o comunque per commettere frodi.
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