La legge di stabilità (legge 147/2013) con i comma da 140 a 147 dell’articolo 1 stabilisce con la riapertura dei termini alle società di capitali e agli enti residenti sottoposti a Ires una nuova possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Il pagamento delle predette imposte sostitutive avviene in tre rate annuali di pari importo, senza interessi.
Inoltre per il relativo affrancamento del saldo attivo della rivalutazione viene prevista un’imposta sostitutiva del 10 per cento.
Come già accennato, per le modalità di versamento delle imposte sostitutive, è stabilito che lo stesso avvenga in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, con possibilità di compensazione:
- la prima rata va pagata entro il termine del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita
- le successive rate vanno assolte entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
La nuova possibilità di procedere alla rivalutazione i beni materiali ed immateriali e le partecipazioni in società controllate e collegate a favore di imprese e società di persone e di capitali. Dalla rivalutazione dei beni vengono esclusi gli immobili alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa e i beni merce in generale.
I beni, che possono essere rivalutati, devono essere presenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, oltre che in quello chiuso al 31 dicembre 2013, in cui si esegue la rivalutazione. Infine si rammenta che se si opta per tale possibilità occorre procedere alla rivalutazione di tutti i beni di una medesima categoria omogenea.
Il maggior valore derivante dalla rivalutazione viene riconosciuto ai fini fiscali dall’esercizio 2016 per gli ammortamenti e dal 1° gennaio 2017 per il calcolo di plusvalenze e minusvalenze da realizzo
La contabilizzazione della rivalutazione va eseguita al netto dell’imposta sostitutiva, in una apposita riserva del patrimonio netto, in sospensione di imposta. Come accennato per tale saldo di rivalutazione è possibile procedere alla sua affrancazione pagando una ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%, da versare in tre rate annuali senza interessi.
Oltre che alla rivalutazione è possibile procedere, alle medesime condizioni, anche al riallineamento di differenze di valori civili-fiscali iscritte in bilancio (fusioni, conferimenti di azienda, scissioni o per altre cause).
Per coloro che applicano per la redazione del bilancio dei principi Ias, il riallineamento riguarda le partecipazioni immobilizzate.
Viene, infine, riaperta la possibilità di affrancamento fiscale (articolo 15, comma 10-bis e 10-ter dele Dl 185/08) i maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti a seguito di operazioni straordinarie e attribuiti ad avviamento, marchi, brevetti e attività immateriali
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