La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9505 del 12 aprile 2017 intervenendo in tema di violazione del reverse charge e relative applicazione delle sanzioni ha affermato la necessità di riconsiderare le sanzioni amministrative tributarie alla luce del favor rei, viste le modifiche apportate all’intero sistema sanzionatorio dal DLgs. 24 settembre 2015 n. 158

Alla luce di tale sentenza risulta opportuno, anche se rilevabile d’ufficio dal giudice, formulare un motivo di ricorso o di appello, o apposita memoria.

Sul punto con la circolare n. 4 del 4 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato  che, nell’applicare la sanzione più favorevole, “l’Ufficio deve raffrontare le norme sanzionatorie, ante e post modifica, in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore, al fine di stabilire il trattamento sanzionatorio più mite”.

Lo stesso  articolo 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015, stabilisce che qualora il cessionario/committente non effettui l’inversione contabile, è applicabile la sanzione fissa da 500 euro a 20.000 euro. Nell’ipotesi in cui l’operazione non risulti nemmeno dalla contabilità tenuta ai sensi del DPR 600/73, la sanzione è elevata a una misura compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Per cui per i giudici di legittimità il principio del  favor rei non sia automaticamente applicabile ed in particolare che la sopravvenuta modifica del sistema sanzionatorio non sia tale da rendere, in automatico, illegittima la sanzione già irrogata.
Il contribuente deve prospettare in base a quali termini la sanzione va rideterminata, mediante un approccio concreto.

Gli Ermellini hanno precisato che “con riferimento sia ai margini edittali della sanzione inflitta che alla valutazione della gravità della violazione (in particolare alla sussistenza di circostanze – ora non più eccezionali – che, ai sensi del novellato quarto comma dell’art. 7 DLgs. n. 472 del 1997, possano far ritenere manifesta la sproporzione tra entità del tributo e sanzione applicata)”.