Per i contribuenti titolari di partita IVA e soggetti agli indici di affidabilità fiscale (ISA), il versamento del saldo e del primo acconto IPEF, IRES ed IRAP dovrà essere pagato entro lunedì 22 luglio 2019 (21 agosto con maggiorazione dello 0,40%) come previsto da apposito Decredo del MEF. Il termine nella legge di conversione del “Decreto Crescita” è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2019. La proroga al 30 settembre, come specificato dalla Risoluzione 28 giugno 2019, n. 64/E dell’Agenzia delle Entrate, riguarda soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

– esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;

dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Infine la risoluzione ha precisato che la proroga riguarda anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:

 – applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

– applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Per tutti gli altri contribuenti rimangono invariate le scadenze dei versamenti delle imposte derivante dalla dichiarazione dei redditi 2019

Come di consueto, i titolari di partita IVA e non potranno versare saldo e primo acconto delle imposte sui redditi 2019 a rate, con scadenze ancora da ridefinire dopo la proroga per i soggetti ISA.

Dichiarazione dei redditi 2019

Per tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi, da cui emergono imposte da versare (IRPEF, IRES, IRAP), sono obbligati al pagamento delle predette imposte entro le seguenti scadenze:

  • saldo ed eventuale primo acconto Irpef, Ires e Irap entro il 1° luglio 2019 (scadenza prorogata al 30 settembre per i soggetti nei cui confronti trovano applicazione gli ISA);
  • secondo ovvero unico acconto entro la scadenza del 30 novembre 2019 (slitta al  2 dicembre in qunto il 30/11 è sabato).

Con la maggiorazione dell’ 0,40% il pagamento delle imposta derivante dalla dichiarazione dei redditi può essere differito entro i successivi 30 giorni.

Modalità di versamento

Per i contribuenti che presentano il modello 730 le imposte a debito verranno addebitate direttamente nelle buste paga o dalla pensione a partire dal mese di luglio.

Per i restanti contribuenti il pagamento delle imposte a debito emerse dalla dichiarazione dei redditi dovranno essere versate utilizzando il modello F24.

Rateizzazione

I contribuenti che devono versare delle imposta, compresi i contributi risultanti dal quadro RR sulla quota eccedente il minimale, derivanti dalla dichiarazione dei redditi possono effettuarne il pagamento oltre che in un’unica soluzione anche a rate. Pertanto il saldo e la prima rata di acconto Irpef, Ires e Irap può essere rateizzato fino ad un massimo di 6 rate, da completare entro il mese di novembre.

Rateizzazione per i contribuenti non titolari di partita IVA

Per i contribuenti non titolari di partita IVA il pagamento dell’unica rata o della prima rata dovrà essere versato entro il 1° luglio 2019 oppure maggiorando il versamento delle imposte dello 0,40% entro il 31 luglio 2019. Le rate successive alla prima vanno aumentate degli interessi indicati nella seguente tabella:

RataVersamento
(a partire dal 30 giugno)
Interessi
(%)
Versamento
(a partire dal 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%)
Interessi
(%)
1 luglio0,0031 luglio0,00
31 luglio0,3231 luglio0,00
2 settembre0,652 settembre0,33
30 settembre0,9830 settembre0,66
31 ottobre1,3131 ottobre0,99
2 dicembre1,642 dicembre1,32

 

Rateizzazione delle imposte redditi 2019 per i titolari di partita IVA

Per i soggetti titolari di partita IVA a causa della introduzione degli ISA si avrà una differenziazione nelle scadenza di pagamento delle imposta. Infatti per i soli soggetti nei cui confronti trovano applicazione gli ISA la legge di conversione del D.L. n. 34/2019 ha previsto lo slittamento delle versamento delle imposta al 30 settembre.

Per i soggetti titolari di partita IVA non interessati dalla proroga il calendario delle scadenze, ricordando che con la maggiorazione dello 0,40% è possibile lo slittamento di 30 giorni, delle imposte sui redditi 2019 in caso di rateizzazione viene indicato nella seguente tabella:

RATAVERSAMENTOINTERESSI %VERSAMENTO (*)INTERESSI %
1 luglio
16 luglio0,1731 luglio
20 agosto0,5020 agosto0,18
16 settembre0,8316 settembre0,51
16 ottobre1,1616 ottobre0,84
18 novembre1,4918 novembre1,17

L’art. 12-quinquies, comma 3 del DL 34/2019, prevede che:
“Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019”.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3
In base al comma 4 dell’art. 12-quinquies la proroga riguarda “anche i soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA.”