Per i contribuenti titolari di partita IVA e soggetti agli indici di affidabilità fiscale (ISA), il versamento del saldo e del primo acconto IPEF, IRES ed IRAP dovrà essere pagato entro lunedì 22 luglio 2019 (21 agosto con maggiorazione dello 0,40%) come previsto da apposito Decredo del MEF. Il termine nella legge di conversione del “Decreto Crescita” è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2019. La proroga al 30 settembre, come specificato dalla Risoluzione 28 giugno 2019, n. 64/E dell’Agenzia delle Entrate, riguarda soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
– esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Infine la risoluzione ha precisato che la proroga riguarda anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
– applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
– applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
Per tutti gli altri contribuenti rimangono invariate le scadenze dei versamenti delle imposte derivante dalla dichiarazione dei redditi 2019
Come di consueto, i titolari di partita IVA e non potranno versare saldo e primo acconto delle imposte sui redditi 2019 a rate, con scadenze ancora da ridefinire dopo la proroga per i soggetti ISA.
Dichiarazione dei redditi 2019
Per tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi, da cui emergono imposte da versare (IRPEF, IRES, IRAP), sono obbligati al pagamento delle predette imposte entro le seguenti scadenze:
- saldo ed eventuale primo acconto Irpef, Ires e Irap entro il 1° luglio 2019 (scadenza prorogata al 30 settembre per i soggetti nei cui confronti trovano applicazione gli ISA);
- secondo ovvero unico acconto entro la scadenza del 30 novembre 2019 (slitta al 2 dicembre in qunto il 30/11 è sabato).
Con la maggiorazione dell’ 0,40% il pagamento delle imposta derivante dalla dichiarazione dei redditi può essere differito entro i successivi 30 giorni.
Modalità di versamento
Per i contribuenti che presentano il modello 730 le imposte a debito verranno addebitate direttamente nelle buste paga o dalla pensione a partire dal mese di luglio.
Per i restanti contribuenti il pagamento delle imposte a debito emerse dalla dichiarazione dei redditi dovranno essere versate utilizzando il modello F24.
Rateizzazione
I contribuenti che devono versare delle imposta, compresi i contributi risultanti dal quadro RR sulla quota eccedente il minimale, derivanti dalla dichiarazione dei redditi possono effettuarne il pagamento oltre che in un’unica soluzione anche a rate. Pertanto il saldo e la prima rata di acconto Irpef, Ires e Irap può essere rateizzato fino ad un massimo di 6 rate, da completare entro il mese di novembre.
Rateizzazione per i contribuenti non titolari di partita IVA
Per i contribuenti non titolari di partita IVA il pagamento dell’unica rata o della prima rata dovrà essere versato entro il 1° luglio 2019 oppure maggiorando il versamento delle imposte dello 0,40% entro il 31 luglio 2019. Le rate successive alla prima vanno aumentate degli interessi indicati nella seguente tabella:
| Rata | Versamento (a partire dal 30 giugno) | Interessi (%) | Versamento (a partire dal 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%) | Interessi (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 luglio | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
| 2° | 31 luglio | 0,32 | 31 luglio | 0,00 |
| 3° | 2 settembre | 0,65 | 2 settembre | 0,33 |
| 4° | 30 settembre | 0,98 | 30 settembre | 0,66 |
| 5° | 31 ottobre | 1,31 | 31 ottobre | 0,99 |
| 6° | 2 dicembre | 1,64 | 2 dicembre | 1,32 |
Rateizzazione delle imposte redditi 2019 per i titolari di partita IVA
Per i soggetti titolari di partita IVA a causa della introduzione degli ISA si avrà una differenziazione nelle scadenza di pagamento delle imposta. Infatti per i soli soggetti nei cui confronti trovano applicazione gli ISA la legge di conversione del D.L. n. 34/2019 ha previsto lo slittamento delle versamento delle imposta al 30 settembre.
Per i soggetti titolari di partita IVA non interessati dalla proroga il calendario delle scadenze, ricordando che con la maggiorazione dello 0,40% è possibile lo slittamento di 30 giorni, delle imposte sui redditi 2019 in caso di rateizzazione viene indicato nella seguente tabella:
| RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1 luglio | |||
| 2ª | 16 luglio | 0,17 | 31 luglio | |
| 3ª | 20 agosto | 0,50 | 20 agosto | 0,18 |
| 4ª | 16 settembre | 0,83 | 16 settembre | 0,51 |
| 5ª | 16 ottobre | 1,16 | 16 ottobre | 0,84 |
| 6ª | 18 novembre | 1,49 | 18 novembre | 1,17 |
L’art. 12-quinquies, comma 3 del DL 34/2019, prevede che:
“Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019”.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3”
In base al comma 4 dell’art. 12-quinquies la proroga riguarda “anche i soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA.”