Per la Corte di Cassazione  la sentenza della Commissione tributaria regionale è nulla per difetto di forma nel caso in cui il giudice di merito si sia limitato a esporre lo svolgimento del processo e a riportare i motivi di appello e le controdeduzioni della parte appellata, concludendo con la mera affermazione secondo cui “La Commissione ritiene infondato l’appello“, senza illustrare i motivi della decisione. Lo ha statuito la Corte Suprema con l’ordinanza n. 25856 del 15 dicembre 2016.
La vicenda, concernente il merito delle contestazioni oggetto del giudizio, può essere brevemente riassunta, poiché il vaglio dei giudici di legittimità si è incentrato su aspetti di carattere processuale e, specificamente, sul contenuto che deve avere la sentenza della Commissione tributaria ai fini della sua validità, con particolare riferimento al requisito della motivazione.
Si tratta, quindi, di conclusioni che, al di là della specifica questione controversa, evidenziano principi di carattere generale, idonei a essere estesi oltre al caso rappresentato.

La vicenda ha avuto origine con la notifica di un avviso di accertamento, a seguito di un atto di compravendita di terreno,  con il quale ha recuperato a tassazione una plusvalenza non dichiarata, non ritenendo perfezionata la “procedura” di rivalutazione dell’immobile a causa di un insufficiente versamento dell’importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo inanzi alla Commissione Tributaria ed entrambi i gradi di merito si sono conclusi a favore del contribuente. Tuttavia i giudici di secondo grado, dopo aver esposto il fatto e le posizioni delle parti, hanno concluso come segue: “La commissione ritiene infondato l’appello dell’ufficio. P.Q.M. La Commissione rigetta e conferma la sentenza impugnata. Condanna alle spese del grado determinate in complessivi € 3.000,00”.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato in sede di legittimità, ai sensi dell’articolo 360, n. 4), del codice di procedura civile, eccependo, tra l’altro, la nullità della sentenza di secondo grado per assenza del requisito motivazionale.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondante ed assorbente il motivo di nullità della sentenza della CTR ed assorbente il secondo motivo di impugnazione. La Corte Suprema hanno ricordato che la sentenza della Commissione tributaria regionale è nulla quando è “completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle ….”.
In particolare i giudici di legittimità affermano che la sentenza d’appello deve essere cassata quando la «laconicità» della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata, “non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”. Deve apparire chiaro il ragionamento logico e giuridico che ha indirizzato la commissione regionale verso la decisione adottata rispetto alle eccezioni sollevate dalle parti in causa.

Nel caso di specie gli Ermellini hanno preso atto che nella sentenza della Commissione tributaria regionale – dopo l’esposizione dello svolgimento del processo, “senza peraltro indicazione delle argomentazioni usate dai giudici della C.T.P. per accogliere il ricorso del contribuente” e dopo aver riportato i motivi di appello dell’Amministrazione finanziaria e le controdeduzioni della parte appellata – i giudici di secondo grado si sono limitati alla mera affermazione secondo cui “La Commissione ritiene infondato l’appello”, configurando così il vizio di nullità della sentenza in quanto “completamente priva della illustrazione dei motivi della decisione”.

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