La Corte di Cassazione, sezione, penale con la sentenza n. 41589 depositata il 13 ottobre 2023, intervenendo in tema sequestro preventivo, ha affermato che “… le somme di danaro confluite sul conto corrente bancario dopo la materiale esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato, poiché ( e nella misura in cui) costituiscono anch’esse profitto, sono sequestrabili ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, e 321, comma 2, cod. proc. pen., non rilevando la circostanza ( del tutto accidentale) che siano state corrisposte ( o siano entrate nella disponibilità dell’avente diritto) dopo la materiale esecuzione del sequestro. …”
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata in liquidazione nei cui confronti era stato disposto un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, della somma di euro 9.108.749,20 costituente il profitto del reato di cui all’art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolente), ascritto al suo legale rappresentante pro-tempore, ed in esecuzione del quale sono stati sequestrati i saldi dei conti correnti. La società si rivolgeva al Tribunale del riesame avverso il provvedimento del GIP. Il Tribunale adito rigettava la richiesta di riesame. Avverso la decisione del Tribunale del riesame la società proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso.
Per i giudici di legittimità il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio di diritto, statuti da Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, e Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, secondo cui “… qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (così, Sez. U, Lucci, Rv. 264437 – 01; Sez. U, C., aveva ribadito il principio affermando che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione). Il tribunale ha poi richiamato Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022, L’Angolana S.r.l., che ha precisato che la confisca, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, ha sempre natura di confisca diretta in quanto le stesse costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all’omesso versamento delle imposte. …”
Inoltre il Supremo consesso, ha anche ribadito – in risposta alla doglianza della ricorrente in merito alla che non intendeva rimettere in discussione i principi affermati dalle Sezioni Unite citate bensì la possibilità di ritenere come finalizzato alla confisca diretta il sequestro di somme non presenti sui conti societari al momento del blocco dei conti stessi, somme delle quali, dunque, la società non aveva evidentemente la disponibilità al momento del sequestro, con efficacia preclusiva del sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto – che la “… questione devoluta è già stata esaminata e risolta dalla citata Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022, L’Angolana, Rv. 283714 – 02, secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ove l’esecuzione avvenga su danaro giacente presso una banca, è legittima l’apprensione, fino all’importo indicato nella statuizione giudiziaria, anche delle somme accreditate successivamente alla sua notifica e dopo che la banca abbia reso la prima dichiarazione in ordine alle giacenze ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ., non ostandovi la disciplina relativa alle formalità di esecuzione della misura, giacché le disposizioni del codice di procedura civile, richiamate dall’art. 104 disp. att. cod. proc. pen. in quanto compatibili, non impediscono al terzo di rendere più dichiarazioni, pur in assenza di nuove notifiche del provvedimento impositivo. …”
Sul punto i giudici di piazza Cavour hanno anche precisato che “… Il sequestro non priva la società della disponibilità del profitto, ma del denaro presente in quel preciso momento sui conti correnti; non sempre, né necessariamente i due termini si equivalgono poiché il denaro è un bene (fungibile), il profitto è una aggettivazione che qualifica il bene stesso. …”
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