La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 41202 depositata l’ 8 settembre 2017 intervenendo in tema di sequestro preventivo ha affermato che la nozione di prezzo della corruzione comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali corrisposti, per mezzo di fatture per prestazioni inesistenti, al soggetto intermediario tra corruttore e corrotto. Inoltre, la Corte, definisce la distinzione tra corruzione e traffico di influenze.
La vicenda ha riguardato un professionista accusato di aver posto in essere un’attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra corruttore e corrotto, con la conseguenza che nei suoi confronti può essere applicata la confisca di cui all’art. 322 ter cod. pen. . Secondo l’accusa il professionista aveva svolto attività, tra l’altro, di intermediario tra corruttori e pubblici ufficiali corrotti. In particolare veniva contestato all’imputato di avere ricevuto parte del prezzo della corruzione mediante la corresponsione, da parte delle imprese corruttrici, di quanto portato da fatture, emesse da società a lui riconducibile, per prestazioni professionali apparentemente in favore delle stesse imprese appaltatrici ma in realtà inesistenti.
L’articolo 322 ter del c.p. stabilisce che per i delitti in danno della Pubblica Amministrazione, tra i quali rientra la corruzione, trova applicazione la confisca obbligatoria, in via diretta o per equivalente, del profitto o del prezzo del reato. La confisca è un provvedimento di natura afflittiva che attribuisce al vincolo e alla successiva ablazione caratteristiche prettamente sanzionatorie (cfr. Cass. n. 6047/2017).
Il GIP emetteva ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme giacenti sui suoi conti correnti bancari, ovvero, in caso di incapienza, per equivalente sui beni del medesimo. L’imputato avverso il provvedimento proponeva ricorso al Tribunale, il quale riduceva parzialmente l’importo del sequestro preventivo.
Avverso l’ordinanza del Tribunale il professionista propone ricorso in cassazione fondato su due motivi. In particolare il ricorrente lamentava che il prezzo della corruzione doveva essere determinato detraendo il corrispettivo riconosciuto all’intermediario per le prestazioni di carattere tecnico-professionale fatturate e di cui assumeva l’effettività. Infine per il professionista al prezzo della corruzione non doveva ricondursi, oltre che l’IVA, anche l’IRES e il contributo per la Cassa di previdenza perché voci, comunque e necessariamente, estranee al rapporto corruttivo.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del professionista confermando il principio di diritto secondo cui il prezzo della corruzione viene individuato nell’ammontare delle somme versate dai corruttori per il pagamento dell’intero sistema corruttivo, comprendendo sia quanto versato ai pubblici funzionari corrotti che degli intermediari. Inoltre per la Corte Suprema risponde di corruzione e non del reato di “traffico di influenze illecite” (art. 346-bis c.p.) colui che pone in essere una condotta di intermediazione tra il corruttore e il corrotto (Cass. n. 3606/2017) con le specifiche conseguenze in tema di sequestro e confisca. I giudici di legittimità hanno anche precisato che per delimitare il confine tra i delitti di corruzione e la fattispecie di traffico di influenze illecite, occorre rilevare che la disposizione di cui all’art. 346-bis c.p. prevede espressamente un rapporto di sussidiarietà tra il reato da essa introdotto e i primi (“fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter”)
Per la Corte Suprema, il traffico di influenze illecite si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie corruttive per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire solo l’opera di mediazione senza essere destinato, quindi, neppure in parte, all’agente pubblico.
I giudici del palazzaccio puntualizzano che “nel delitto di corruzione, avente natura di reato plurisoggettivo a concorso necessario ed a struttura bilaterale, la confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter cod. pen. deve essere commisurata alla quota di prezzo o profitto attribuibile a ciascun concorrente nel reato, ivi compresi sia gli intermediari che i soggetti corrotti e, nell’impossibilità di un’esatta quantificazione, deve essere imputata secondo i canoni della solidarietà interna fra i predetti concorrenti, ai sensi dell’art. 1298 cod. civ. (Sez. 1, n. 4902 del 16/11/2016, Giallongo, Rv. 269387), sicché la relativa confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del prezzo o profitto accertato, pur non potendo l’espropriazione essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti S.p.a., Rv. 239926; Sez. 6, n. 28264 del 26/03/2013, Anemone e altri, Rv. 255610).”
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 41589 depositata il 13 ottobre 2023 - Le somme di danaro confluite sul conto corrente bancario dopo la materiale esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 17060 depositata il 10 gennaio 2019 - Il sequestro conservativo, a differenza di quello preventivo, non può sfociare nella confisca in quanto il trasferimento dei beni confiscati in favore dello Stato,…
- CORTE DI CASSZIONE, sezione penale, sentenza n. 45085 depositata il 6 dicembre 2021 - Il reato di corruzione è perfezionato dall'accordo e non assume rilievo decisivo la sua esecuzione; è l'accordo che si punisce, anche se intervenuto successivamente…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40072 depositata il 1° ottobre 2019 - E' ammissibile il sequestro probatorio di cosa già sottoposta a sequestro preventivo qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti normativi di entrambi gli…
- INPS - Messaggio 11 marzo 2021, n. 1028 - Progetto Co-partecipazione degli intermediari nella generazione di valore pubblico - Rilascio del Servizio Evidenze per Aziende e Intermediari
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 18093 depositata il 6 maggio 2022 - Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…