L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha diramato la nota n. 7722 del 4 settembre 2019 con cui ha precisato, a seguito di richiesta di parere di un ufficio territoriale, che il termine ordinario di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo (dieci anni) previsto dall’articolo 2946 del codice civile non trova applicazione per i crediti erariali iscritti a ruolo (cartelle di pagamento) per i quali, quindi, vige la prescrizione quinquennale. Il termine di prescrizione decennale trova applicazione solo per i titoli costituiti da un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo.
Con la nota in commento l’INL recepisce l’orientamento in materia dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 del 2016. I giudici di legittimità sono stati chiamati a pronunciarsi sulla interpretazione da dare all’art. 2953 cod. civ. con riguardo specifico all’operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato,
tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province,dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o
amministrative e così via.
Gli Ermellini nella sentenza a Sezioni Unite n. 23397/2016 hanno affermato che alle “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
In sintesi i giudici del palazzaccio con la sentenza a Sezioni Unite hanno riconfermato che la cartella di pagamento ha “natura di atto amministrativo” e come tale “è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, pertanto non si applica a tali atti il dispositivo contenuto nell’articolo 2953 c.c. La disposizione di cui all’articolo 2953 del codice civile trova applicazione alle ipotesi di riscossione coattiva dei crediti solo quando il titolo è costituito da un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo.