Sintetiziamo di seguito le risposte in merito alle società in perdita sistematica fornite dall’Agenzia durante l’evento annuale di Telefisco
Causa di disapplicazione – Detenzione di partecipazioni
Si ritiene che si possa disapplicare in toto la disciplina delle società in perdita sistematica qualora il valore economico delle proprie partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, sia prevalente rispetto al valore (economico) di tutte le partecipazioni di cui dispone.
Divieto di compensazione del credito Iva
Si chiarisce che per le società in perdita sistematica, la circostanza che si siano verificati tre periodi di imposta consecutivi in perdita fiscale concretizza il presupposto per applicare la disciplina delle società «di comodo» a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo, anche ai fini delle limitazioni all’utilizzo del credito Iva. Pertanto, tali limitazioni si riferiscono all’eccedenza relativa al periodo d’imposta in cui trova applicazione la disciplina sulle società «di comodo».
Calcolo della perdita fiscale
Si ritiene che per verificare l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistemica occorre raffrontare il reddito dichiarato con quello minimo determinato ai sensi dell’art. 30, co. 3, L. 23 dicembre 1994, n. 724 (il cd. reddito minimo presunto).
Per «reddito dichiarato» si deve intendere il reddito ai fini Ires del periodo d’imposta
come risultante dalla relativa dichiarazione, cioè, al reddito complessivo al lordo dell’utilizzo delle eventuali perdite dei precedenti esercizi.
Società in perdita triennale – Calcolo della perdita fiscale
Si chiarisce che ai fini della verifica della esistenza di una perdita fiscale nel periodo di osservazione, il reddito adeguato al minimo per effetto della applicazione della normativa sugli enti di comodo non assume alcuna rilevanza, dovendo il soggetto interessato fare riferimento al reddito imponibile complessivo analiticamente determinato.
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