La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 4675 depositata il 21 febbraio 2024, intervenendo in tema cartella di pagamento emessa nei confronti di una c.d. società non operativa ed alla possibilità di emettere cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti della società che abbia dichiarato reddito zero discostandosi dal reddito minimo previsto per le società non operative, ha ribadito che “… In materia di società di comodo, l’Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ammissibile solo se fondata su un controllo meramente cartolare, per l’importo indicato dal contribuente quale risultato del test di operatività, atteso che i parametri di cui all’art. 30 della l. n. 724 del 1994 (nel testo risultante dalle modifiche apportategli dall’art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006) non rappresentano il reddito effettivamente percepito, ma dati presuntivi, il cui mancato raggiungimento costituisce, salva la prova contraria, un elemento sintomatico della natura non operativa della società» (Cass. 12/12/2016, n. 25472; conformi Cass. 29/12/2020, n. 29734; Cass. 28/04/2021, n. 11153; Cass. 29/12/2021, n. 41840; Cass. 16/02/2022, n. 5016).
Si è segnalato che tale orientamento trova conforto anche nella prassi operativa della stessa Amministrazione, atteso che in vari giudizi l’Agenzia delle entrate aveva posto in rilievo che «con la Direttiva n. 8 del 12 febbraio 2013 ha sollecitato “l’abbandono delle controversie instaurate avverso cartelle di pagamento emesse dagli uffici a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni per recuperare le imposte dovute sul reddito minimo delle società non operative”, affermando che “la contestazione relativa all’omesso adeguamento al reddito minimo deve trovare la sua naturale sede nella fase di accertamento e non in quella di liquidazione della dichiarazione“» (Cass. 29/12/2020, n. 29734, cit., in motivazione). …”
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata nei cui confronto, sulla base della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della l. n. 724 del 1994, veniva emessa una cartella di pagamento per maggiori imposte. La società contribuente avverso tale atto proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici di prime cure dichiarava inammissibile perché tardivo il ricorso della società. In particolare per i giudici di primo grado che <<in via preliminare ritiene questo Collegio che l’ente impositore per contestare lo stato di società non operativa avrebbe dovuto procedere ad accertamento ex art. 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e non procedere, come nel caso di specie, col controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, poiché la previsione non rientra tra i casi espressamente previsti dalla normativa vigente>> e poi prosegue affermando che <<anche le eccezioni di merito sono fondate, per cui il ricorso, anche sotto tale aspetto, deve trovare accoglimento. Con la documentazione in atti parte ricorrente ha dimostrato che al caso che occupa non può essere applicato l’art. 30 della legge n. 724 del 1994. Invero la Collants s.r.l. rappresenta un caso eclatante di impresa costituita per l’esercizio di attività industriale per la produzione di maglieria e biancheria intima che tuttavia non ha raggiunto gli obiettivi previsti a causa della congiuntura sfavorevole che ha investito l’intero settore>>. Avverso la sentenza di primo grado la contribuente proponeva appello. I giudici di secondo grado accoglieva l’appello, ritenendo il ricorso tempestivo e fondato nel merito, in base ad un giudicato esterno. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione di appello con ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini respingono il ricorso dell’Amministrazione.
I giudici di legittimità hanno precisato che “… nel caso di specie era stata emessa cartella per contestare lo stato di società non operativa, la pronuncia resa dalla CTP ha deciso non solo sulla illegittimità del ricorso alla procedura automatizzata ma anche sulla insussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina delle società non operative, sostanzialmente ritenendo la coesistenza di un vizio di forma dell’atto e di un vizio di merito, accertando, in base ai documenti offerti dalla società, che essa non aveva raggiunto gli obiettivi previsti a causa della congiuntura sfavorevole che aveva investito l’intero settore; tale pronuncia, che non le era preclusa, non ha natura apodittica né appare resa in via meramente ipotetica (non potendosi ritenere tale argomentata affermazione una mera osservazione ad abundantiam).
Pertanto, deve ritenersi che la CTR correttamente ha ritenuto sussistente il giudicato per il medesimo anno di imposta. …”